Ddl sicurezza: cosa prevede la norma sulle detenute madri


Il ddl sicurezza all’esame delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della camera interviene anche in materia di detenute madri, modificando gli articoli 146 e 147 del codice penale. In sostanza, non è più obbligatorio il differimento della pena detentiva nel caso di donne incinta o con bambini di età inferiore ad un anno. E vengono inoltre strette le maglie della possibilità del differimento. L’articolo 146 del codice penale (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena), prevede che “l’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno”. L’articolo 12 del ddl sicurezza dispone invece l’abrogazione di questi due commi. Si modifica poi l’articolo 147 del codice penale (Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena). Il testo in vigore recita: “L’esecuzione di una pena può essere differita se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni”. La modifica contenuta nel ddl sicurezza invece dispone: l’esecuzione della pena può essere differita “se la pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno”. Vengono poi aggiunti due commi all’articolo del codice penale: può essere differita “se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni” e “l’esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti”. In caso di figli di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, l’esecuzione” della pena detentiva “può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nel caso di età inferiore a un anno “l’esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”. (AGI)