L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al ddl ‘Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici’, già approvato al Senato, con 138 sì, 92 no e 10 astenuti. Il ddl già approvato dal Senato è ora legge.
Il provvedimento, composto da quattro articoli, contiene una serie di norme più severe che vanno dalle sanzioni pecuniarie alla reclusione.
In particolare, l’articolo 1, fatte salve le sanzioni applicabili, prevede che chi “distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000”. Chi “deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000”. A irrogarle, il prefetto, e “il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commess”. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie “sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. La sanzione può essere ridotta se il sanzionato la paga entro 30 giorni, tranne che “il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà”.
L’articolo 2 modifica l’articolo 518-duodecies del codice penale, e il 3 l’articolo 635 sempre del codice penale, sostituendone il terzo comma così: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa fino a 10.000 euro”. Anche l’articolo 4 modifica un altro del codice penale, il 639, aggiungendo tra l’altro al 2 comma: “Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro”; e, dopo il terzo comma: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate”. (AGI)
LIL