E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, il decreto legge 118/2021 contente le Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonche’ ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. L’articolo 6 si occupa delle misure protettive.
In particolare, l’imprenditore puo’ chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio:
- con l’istanza di nomina dell’esperto o
- con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale.
In pratica, con l’istanza l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari, disposte nei sui confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza.
L’istanza di applicazione delle misure protettive e’ pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono
- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore
- iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attivita’ d’impresa.
Attenzione va prestata al fatto che non sono in ogni caso inibiti i pagamenti.
Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo’ essere pronunciata.
Infine,per espressa previsione, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.