Crisi d’impresa 2021: le misure protettive nel nuovo decreto

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Misure protettive per la sospensione delle misure cautelari ed esecutive, e per bloccare i diritti di prelazione nella crisi d’impresa: ecco cosa prevede il nuovo decreto
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, il decreto legge 118/2021 contente le Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonche’ ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. L’articolo 6 si occupa delle misure protettive.

In particolare, l’imprenditore puo’ chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio:

  • con l’istanza di nomina dell’esperto o
  • con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale.

In pratica, con l’istanza l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari, disposte nei sui confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza.

L’istanza di applicazione delle misure protettive e’ pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono 

  1. acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore
  2. iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attivita’ d’impresa.

Attenzione va prestata al fatto che non sono in ogni caso inibiti i pagamenti.

Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non puo’ essere pronunciata.

Infine,per espressa previsione, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.