2015: L.N. riceve un accertamento di 60mila euro. Fa ricorso. Vince in primo e in secondo grado. La sentenza passa in giudicato. Ma in violazione dei termini di legge, oggi la Cassazione ribalta tutto
Paolo Comi
All’Agenzia delle entrate, è noto, non piace mai perdere. E la Cassazione gli viene incontro. La giustizia tributaria è spesso considerata la “Cenerentola” delle giurisdizioni. Trattandosi di una magistratura “onorararia”, quindi con giudici non di ruolo ma prestati dalle altre giurisdizioni, viene sempre guardata dall’alto verso il basso. E questo nonostante il valore delle cause trattate dai giudici tributari ammonti mediamente a circa 40 miliardi di euro ogni anno. In pratica oltre un paio punti di Pil. Negli scorsi mesi la giustizia tributaria è finita, suo malgrado, al centro del dibattito istituzionale. Il primo presidente della Corte di Cassazione, infatti, durante l’ultima cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario, ha pubblicamente stigmatizzato il non eccelso livello delle sentenze delle Commissioni tributarie. La bassa qualità di queste sentenze, secondo il presidente Piero Curzio, costringerebbe a un super lavoro i giudici di piazza Cavour. Gli innumerevoli errori nelle sentenze delle Commissioni tributarie poi, la causa principale dello spaventoso arretrato presso la Cassazione.
Le parole di Curzio hanno lasciato il segno: insediatosi il governo Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco e la ministra della Giustizia Marta Cartabia hanno immediatamente nominato una Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, finalizzata proprio all’abbattimento dell’arretrato in Cassazione.
I ritardi a Piazza Cavour sarebbero anche uno dei principali ostacoli per le risorse previste dal Recovery plan che esige tempi rapidi per le sentenze. La realtà, però, non è sempre così. A conforto di una diversa narrazione ecco la storia di L.N.,un imprenditore calabrese che da oltre un decennio cerca di risolvere, al momento senza grande successo, il suo contenzioso con il fisco. L.N. riceve nel 2015 un accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate per oltre 60.000,00 di Irpef ed Irap non pagate. I fatti risalgono al 2009. L’imprenditore presenta allora ricorso che viene accolto agli inizi del 2016 dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con conseguente annullamento dell’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate non si perde d’animo e decide di fare appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. L’appello viene rigettato a luglio del 2018.
L.N. pensa, allora, di aver risolto i problemi e di essersi messo finalmente l’anima in pace. La cancelsarebbero, leria della Commissione tributaria regionale della Calabria aveva anche attestato il passaggio in giudicato della sentenza. L’Agenzia delle entrate, invece, dopo circa 14 mesi dal deposito della sentenza di secondo grado riapre i giochi e notifica a L.N. di aver presentato ricorso per Cassazione. L.N. tramite il suo difensore eccepisce la palese “improcedibilità”, ricordando che il termine per l’impugnazione è di sei mesi. Codice alla mano L.N. si sente tranquillo e non ci pensa più. La scorsa settimana arriva la doccia fredda: il ricorso dell’Agenzia dell’entrate è stato accolto dalla Cassazione che con un’ordinanza ha intimato a L.N. il pagamento della cartella che nel frattempo, fra interessi, more, spese varie è quasi raddoppiata. Sconforto da parte dell’avvocato dell’imprenditore. «Nell’ordinanza non è stata spesa neppure una parola in ordine alla eccezione di inammissibilità e tardività, che non è stata rigettata, ma non è stata neppure esaminata, a conferma che i miei atti non sono stati neppure letti», ha dichiarato l’avvocato calabrese Enio Abonante, preparandosi a proporre “ricorso per revocazione” davanti a un’altra sezione della Corte di Cassazione. Altro tempo, altro stress, altre spese. Per una cartella di ormai tredici anni addietro.
Morale: si potranno realizzare tutte le riforme possibili. Ma se poi le norme non vengono applicate si rimane sempre al punto di partenza. Altro che Recovery plan.
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