Corte penale internazionale


 

È un tribunale internazionale a carattere permanente, con sede all’Aia, competente a giudicare individui che, come organi statali o come semplici privati, abbiano commesso gravi crimini di rilevanza internazionale, previsti nello Statuto della Corte, ossia il trattato istitutivo adottato dalla Conferenza diplomatica di Roma il 17 luglio 1998, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

La Corte è competente a giudicare il crimine di genocidio, altri crimini contro l’umanità e crimini di guerra (Crimini internazionali). Essa è altresì competente per il crimine di aggressione (Aggressione. Diritto internazionale), ma la giurisdizione rispetto ad esso verrà esercitata solo dopo l’entrata in vigore di un emendamento allo Statuto, relativo alla definizione di aggressione e alle condizioni di esercizio della giurisdizione stessa. Sono invece esclusi dalla competenza della Corte i cosiddetti treaty crimes (Terrorismo. Diritto internazionale), fattispecie criminose la cui repressione è prevista da trattati internazionali ma non nel diritto consuetudinario.

In base al principio di complementarità, la giurisdizione della Corte rispetto ai crimini menzionati nello Statuto può esercitarsi solo quando lo Stato che ha giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di perseguire il crimine mediante i propri tribunali. La giurisdizione della Corte non ha carattere universale; la Corte pertanto non può procedere nei confronti di cittadini di Stati non aderenti allo Statuto o di situazioni verificatesi sul territorio di tali Stati, salvo il loro consenso. La giurisdizione della Corte è però automatica per i crimini previsti nello Statuto, se lo Stato sul cui territorio sono stati commessi o di cui il presunto responsabile è cittadino sono parti allo Statuto. In caso contrario, occorre che uno di tali Stati o entrambi accettino la giurisdizione della Corte con dichiarazioni ad hoc. Il consenso dello Stato non è necessario quando il caso è sottoposto alla Corte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in base al cap. VII della Carta dell’ONU.

Gli organi della Corte sono: la presidenza, le camere (composte da 18 giudici), l’ufficio del procuratore e il cancelliere. Lo Statuto ha inoltre istituito l’assemblea degli Stati aderenti allo Statuto.

Azione della Corte. – Insediatasi nel 2003, la Corte ha avviato procedimenti rispetto a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario verificatesi in vari paesi sconvolti da guerre civili o da gravi crisi interne. Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni di presunti crimini da cui tali processi hanno avuto origine sono pervenute dagli stessi Stati parti competenti a perseguire i crimini (Uganda, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centro africana); in due casi, si è avuto invece un rinvio da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativamente a crimini commessi nel territorio di Stati non parti allo Statuto (crimini commessi in Darfur, territorio del Sudan, e in Libia); in un caso (crimini in Kenia), il procedimento è stato avviato su iniziativa del Procuratore della Corte, in base a notitiae criminis pervenute da organizzazioni non governative e altre fonti non statali.

FONTE @ TRECCANI.IT