In commissione Finanze alla Camera è arrivata la bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 17 del 2014 «direttiva sul credito ipotecario», una norma da approvare entro il 21 marzo 2016. L’articolo 28 del testo approvato a Bruxelles recita che «gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».
Che cosa significa?
“Il provvedimento comunitario, emanato per tutelare i consumatori, stabilisce che, se non si riescono a rimborsare le rate di un finanziamento finalizzato ad acquisire un bene che viene posto a garanzia, si può trasferire quel determinato bene al nostro creditore, cioè alla banca o all’intermediario. Una volta venduto, il debitore potrà ottenere indietro l’eccedenza tra il prezzo di vendita e l’ammontare del debito non rimborsato” – spiega il presidente di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro.
La bozza di decreto legislativo, però, compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che «le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza».
“Quel «successivamente» è un po’ controverso -ribatte Finocchiaro – la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo in poi,ma proprio quell’avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere. Riteniamo – aggiunge Finocchiaro – che , la direttiva europea pone seri problemi di costituzionalità”.
L’articolo 2744 del Codice Civile sancisce il «divieto del patto commissorio», ossia che in caso di inadempimento del credito il bene dato in pegno non può passare nella disponibilità o proprietà del creditore. Tant’è vero che, quando un mutuatario non rispetta per 7 volte la scadenza delle rate, come stabilito dal testo unico bancario, la banca che eroga il mutuo si rivolge al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: la casa viene messa all’asta e l’eventuale eccedenza, una volta venduta, retrocessa al debitore.
“Il decreto, se passasse così com’è, sarebbe un ulteriore aiuto per il settore bancario – precisa Finocchiaro – Con una clausola ad hoc si salterebbe il passaggio in Tribunale che allunga i tempi per l’escussione della garanzia. Il governo invece di accelerare i tempi della giustizia civile eliminerebbe le garanzie che essa stessa offre.” La Confedercontribuenti organizzerà una dura battaglia contro il decreto e conclude Finocchiaro: “sono pronto allo sciopero della fame per protesta”.