Volge al termine la “tregua” fiscale di mezza estate. È infatti fissato per mercoledì 20 agosto l’ultimo giorno utile per porre in essere gli adempimenti tributari e per effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento delle somme che hanno scadenza dall’1 al 20 agosto (articolo 3-quater del decreto legge 16/2012). Nello specifico, le persone fisiche, le società di persone e gli enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore che si sono avvalse della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (7 luglio), dovranno effettuare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014 – in un’unica soluzione o come prima rata – con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Analogamente, i contribuenti titolari di partita Iva dovranno versare il saldo dell’Iva 2013 derivante dalla dichiarazione annuale unificata, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2014, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% nel caso abbiano saltato la prima chiamata del 7 luglio.
Qualora invece tali soggetti abbiano scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro quella data, dovranno ora onorare la terza rata, aggiungendo gli interessi nella misura dello 0,43 per cento. I contribuenti che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno (sia le persone fisiche titolari di partita Iva sia i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), sono invece chiamati in cassa per la terza rata, con applicazione di interessi nella misura dello 0,66 per cento. Per coloro che avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) hanno provveduto alla prima quota entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta di versare la seconda rata, con interessi dello 0,33%. I contribuenti Iva che presentano la relativa dichiarazione annuale in forma autonoma devono invece provvedere a versare la sesta rata dell’Iva relativa al 2013, maggiorando l’importo dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Appuntamento Iva anche per i contribuenti “mensili”, tenuti a pagare l’imposta dovuta per il mese di luglio, e quelli “trimestrali”, chiamati a versare l’Iva relativa al secondo trimestre 2014 (con la maggiorazione dell’1%, se trimestrali su opzione). Termine fissato al 20 agosto anche per i sostituti d’imposta, sia pubblici che privati: il loro obbligo riguarda il versamento delle ritenute operate a luglio su redditi, emolumenti e compensi corrisposti. Ricordiamo, infine, che la “tregua” estiva ha coinvolto anche la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio scorso dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. C’è tempo fino a mercoledì 20 per avvalersi del “ravvedimento breve”, per sanare cioè la propria situazione usufruendo della sanzione ridotta al 3 per cento.
Qualora invece tali soggetti abbiano scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro quella data, dovranno ora onorare la terza rata, aggiungendo gli interessi nella misura dello 0,43 per cento. I contribuenti che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti “interessati” dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno (sia le persone fisiche titolari di partita Iva sia i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), sono invece chiamati in cassa per la terza rata, con applicazione di interessi nella misura dello 0,66 per cento. Per coloro che avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) hanno provveduto alla prima quota entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta di versare la seconda rata, con interessi dello 0,33%. I contribuenti Iva che presentano la relativa dichiarazione annuale in forma autonoma devono invece provvedere a versare la sesta rata dell’Iva relativa al 2013, maggiorando l’importo dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Appuntamento Iva anche per i contribuenti “mensili”, tenuti a pagare l’imposta dovuta per il mese di luglio, e quelli “trimestrali”, chiamati a versare l’Iva relativa al secondo trimestre 2014 (con la maggiorazione dell’1%, se trimestrali su opzione). Termine fissato al 20 agosto anche per i sostituti d’imposta, sia pubblici che privati: il loro obbligo riguarda il versamento delle ritenute operate a luglio su redditi, emolumenti e compensi corrisposti. Ricordiamo, infine, che la “tregua” estiva ha coinvolto anche la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio scorso dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. C’è tempo fino a mercoledì 20 per avvalersi del “ravvedimento breve”, per sanare cioè la propria situazione usufruendo della sanzione ridotta al 3 per cento.
r.fo.