A cura del Dottor. Giuseppe Buoncuore esperto del Dipartimento politiche del Lavoro di Confedercontribuenti
Parliamo del decreto Cura Italia e delle novità delle tutele che sono state introdotte nel decreto.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con la presente nota vogliamo fornire una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione deroga, riferite all’emergenza Covid.
Per alcuni istituti , tipo quelli come la cassa integrazione in deroga, non fa altro che migliorarla e alleggerire le procedure , nonchè ridurre i requisiti per l’accesso. In più aggiunge delle tutele a soggetti che non hanno questo ammortizzatore sociale e nello specifico per le piccole aziende che hanno un numero di dipendenti da 1 a 5. Le integrazioni salariali sono ammortizzatori sociali che vanno all’integrale il reddito del lavoratore quando avviene una sospensione del lavoro o una riduzione delle ore di lavoro causato da motivo dipendente dall’azienda, ma anche in ragione di una crisi aziendale che può essere legata a motivi interni o esterni in questo caso la situazione di crisi deriva da un fattore esterno che appunto è Il coronavirus. Che ha costretto il governo a fermare le aziende. Quindi quando si chiederanno gli ammortizzatori sociali non c’è bisogno di integrare una relazione tecnica perche il motivo è risaputo.
Le agevolazioni che sono introdotte dal nuovo decreto legge Innanzitutto sono :
non è dovuto il contributo addizionale cioè quando si chiede l’intervento di un ammortizzatore sociale l’azienda è tenuta a versare un contributo di accesso in questo caso non sarò dovuto.
Altro vantaggio per la Cig in deroga è la possibilità di evitare la consultazione sindacale per le aziende che hanno da 1 a 5 dipendenti.
I Beneficiari del Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
– per un periodo non superiore a nove settimane;
– a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; –
sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;
Soggetti esclusi sono : Datori di lavoro domestico. o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà. o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
– Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Requisiti Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
-le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro-
– il contributo addizionale;
– la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La domanda deve essere presentata
– al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale il datore di lavoro secondo la modulistica istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel).
– all’INPS (con apposita procedura telematica SR100).
NOTA BENE …al Servizio Centro per Impiego va inviata anche la ricevuta di presentazione della domanda telematica all’INPS (SR100/IG 15)
La CIG in deroga è concessa con decreto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La Regione invia all’INPS quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari e corredato dalle relative domande aziendali (mod.SR100).
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
per ogni quesito scrivete a: sportellolavoro@confedercontribuenti.it
o a mariellamonterisi@confedercontribuenti.it tel 3519834846