Come funziona la prescrizione del credito dell’avvocato?


Dopo quanto tempo cade in prescrizione il compenso dell’avvocato e quando non bisogna più pagare.
Come tutti i crediti, anche quello dell’avvocato cade in prescrizione dopo un certo periodo. Il legale che, per molto tempo, non si attiva nel richiedere il pagamento della parcella al proprio cliente non può più agire nei suoi confronti. Tuttavia non tutti sanno che esistono due diversi termini di prescrizione – uno breve e uno più lungo – per i diritti del professionista.
In questo articolo vedremo come funziona la prescrizione del credito dell’avvocato tenendo conto di una recente sentenza della Cassazione che, nello spiegare come si interrompe tale termine, ha preso in considerazione l’efficacia dell’avviso di parcella. Ma procediamo con ordine.
Cos’è la prescrizione del credito dell’avvocato?
La prescrizione del credito dell’avvocato è il termine entro cui questi può richiedere il pagamento dei suoi servizi professionali al cliente o, nel caso in cui questi sia nel frattempo deceduto, ai suoi eredi (o meglio a coloro che abbiano accettato la sua eredità). Decorso tale periodo, l’avvocato non può più esigere legalmente il pagamento.
A ben vedere, la prescrizione non estingue il diritto sostanziale di credito ma la facoltà di agire in via giudiziaria per il suo recupero. Pertanto, chi paga spontaneamente (anche se per errore determinato dallo stesso professionista) un debito prescritto non può più chiedere la restituzione della somma.
Dopo quanto tempo cade in prescrizione il credito dell’avvocato?
Come tutti i crediti fondati su un contratto, quello dell’avvocato cade in prescrizione dopo 10 anni. Questo è il termine ordinario di prescrizione.
Tuttavia, per tutte le prestazioni di tipo professionale, la legge prevede un termine di prescrizione più breve pari a 3 anni. È la cosiddetta “prescrizione presuntiva”. La differenza rispetto alla prescrizione ordinaria è facilmente spiegabile.
Se dopo 10 anni il credito si estingue definitivamente e non c’è più modo di farlo rinascere, al compimento del terzo anno il credito si presume essere stato estinto con il pagamento, salvo prova contraria. Il professionista quindi, dopo tre anni, troverà più difficile – se non impossibile – riscuotere le somme che gli sono dovute dovendo fornire la prova che il pagamento non è avvenuto.
La prescrizione presuntiva è prevista per tutti quei crediti che, nella prassi, vengono riscossi quasi immediatamente con l’esecuzione della prestazione. È inverosimile – secondo l’ordinamento – pensare che un avvocato, per ben 10 anni, non si rivolga al cliente per chiedere l’adempimento. Ecco perché già dopo 3 anni la legge presume che detto pagamento sia intervenuto (perciò si parla di prescrizione presuntiva): una presunzione che consente comunque al creditore di fornire la prova contraria, ossia la prova dell’inadempimento.
Senonché tale prova è particolarmente difficile. Infatti, il creditore, per vincere la presunzione e dimostrare di non essere stato pagato può solo:
sperare che il debitore ammetta di non aver pagato: egli deve cioè fare una confessione, un’ammissione di colpa (cosa che difficilmente farà salvo clamorosi errori processuali: difficilmente si va in causa per dichiarare di avere torto);
oppure chiedere al debitore di giurare davanti al giudice che l’obbligazione è stata davvero estinta ossia che ha pagato (cosa che, nel difendersi in giudizio, in pratica sta già facendo).
L’ammissione di non aver pagato può avvenire anche tacitamente. Ad esempio è il caso di chi contesta l’ammontare in un credito.
Caio viene citato in tribunale dal suo avvocato per il mancato pagamento della parcella di quattro anni prima. Caio eccepisce subito la prescrizione presuntiva (per decorso dei tre anni), ma nello stesso tempo contesta la parcella perché ritenuta eccessiva. Ebbene, secondo la giurisprudenza, poiché non c’è ragione di contestare l’eccessivo ammontare di un credito se questo è già stato onorato, tale comportamento denuncia piuttosto, in modo tacito, che il debito è ancora sussistente. Dunque, chi contesta l’ammontare di un credito ammette di non aver pagato e, pertanto, anche se solleva l’eccezione di prescrizione presuntiva, essa è del tutto inutile. Nel caso di specie, dunque, il debitore avrebbe dovuto semplicemente limitarsi a far rilevare il decorso dei tre anni senza contestare altro.
In sintesi: quando si prescrive il credito dell’avvocato?
Sintetizziamo quanto abbiamo già detto. Il credito dell’avvocato si prescrive:
dopo 3 anni, ma l’avvocato ha la possibilità di dimostrare di non essere stato pagato, chiedendo al cliente di confessare in giudizio di non aver pagato o di giurare davanti al giudice di aver pagato;
dopo 10 anni sempre, senza possibilità di prova contraria.
Data la difficoltà della prova contraria (per come visto sopra), al cliente basterà attendere tre anni per poter dire di essersi ormai liberato dal debito con il proprio avvocato.
Da quando decorre il termine di prescrizione dell’avvocato?
Vediamo ora da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per il pagamento della parcella dell’avvocato. Si ritiene che esso parta dall’esecuzione della prestazione, o meglio da quando il pagamento doveva essere effettuato. Nel caso in cui il mandato si riferisse a un’azione legale, il termine decorre dalla sentenza, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato.
Come infatti già chiarito dalla Cassazione (sent. n. 21008/2019), il termine della prescrizione dell’avvocato decorre non dal compimento di ogni singola prestazione derivante dal contratto stesso (quindi non dalla partecipazione ad ogni singola udienza), ma piuttosto dall’espletamento definitivo dell’incarico.
Come si interrompe la prescrizione?
L’avvocato può interrompere il termine di prescrizione sollecitando al cliente il pagamento. Per interrompere la prescrizione basta una qualsiasi diffida o messa in mora: è necessario però che la stessa contenga:
la prestazione a cui si riferisce il credito;
l’importo da corrispondere;
la richiesta esplicita di pagamento.
Anche l’avvio di un giudizio (ad esempio la notifica di un decreto ingiuntivo) interrompe la prescrizione.
Con l’atto di interruzione, la prescrizione inizia a decorrere nuovamente da capo, a partire dal giorno successivo.
Se un avvocato non interrompe efficacemente la prescrizione, perde il diritto di richiedere il pagamento del suo credito.
Il preavviso di parcella interrompe la prescrizione?
Secondo la sentenza n. 46099 /2023 della seconda sezione penale della Cassazione, il preavviso di parcella da solo non interrompe il corso della prescrizione del credito dell’avvocato se non è accompagnato da un’esplicita richiesta di pagamento.
Nel caso preso in esame, la Cassazione ha rilevato d’ufficio la prescrizione presuntiva nel procedimento di prevenzione. Ciò significa che è stata riconosciuta la prescrizione del credito senza che il debitore dovesse sollevarla esplicitamente.
Tale decisione si fonda sul seguente ragionamento: per interrompere la prescrizione, è necessario che l’atto contenga non solo la chiara indicazione del soggetto obbligato, ma anche l’esplicitazione di una pretesa e una richiesta scritta di adempimento. Questo atto deve manifestare in modo inequivocabile la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, costituendo il debitore in mora.
Di Angelo Greco – fonte: https://www.laleggepertutti.it/