Condanna alle spese se l’atto è troppo lungo e incompetenza per territorio sollevata d’ufficio dal Tar. Queste le novità più importanti del decreto correttivo al decreto legislativo 104/2010 (Cpa, codice del processo amministrativo) approvato definitivamente dal consiglio dei ministri di ieri 14 settembre 2012. Il provvedimento si propone di ridurre i tempi dei processi e di migliorare la funzionalità di alcuni istituti processuali. Competenza del giudice amministrativo. Il difetto di competenza territoriale può sempre essere rilevato d’ufficio dal giudice amministrativo. La misura è finalizzata a ridurre la durata del giudizio. Inoltre si argina un malcostume della prassi giudiziaria, per cui le parti si rivolgevano al Tar più propenso a concedere provvedimenti cautelari favorevoli, violando le regole sulla competenza territoriale. Il secondo correttivo (con modifica all’articolo 13) prescrive che l’inderogabilità della competenza territoriale del Tar (regola generale) vale anche in ordine alle misure cautelari. Anzi il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva. La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta al giudice dichiarato competente. Le parti hanno comunque la possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa rivolta al giudice entro un tempo determinato. In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Atti difensivi sintetici e chiari. Il codice del processo amministrativo detta una disposizione rigorosa quanto a rispetto del principio di sinteticità degli atti. Richiamando il codice di procedura civile, l’articolo 26 del codice del processo amministrativo dispone che il giudice deve provvedere alla condanna alle spese del giudizio. La regola è che chi perde paga e le spese, anche per i giudici amministrativi, sono liquidati in base ai parametri del decreto del ministero della giustizia n.140/2012. Il secondo correttivo prevede che la decisione sulle spese deve essere presa tenendo conto dell’obbligo che le parti hanno di redigere atti sintetici e chiari (articolo 3,comma 2 del cpa). Questo significa che gli atti difensivi troppo lunghi o troppo oscuri aumentano il rischio di dovere pagare un conto salato di spese di soccombenza. Questo parametro non è scritto nel decreto 140/2012, ma è direttamente applicabile. Dunque le difese troppo prolisse, con riferimento alle spese di lite sono un azzardo. Ricorso. Le singoli parti del ricorso devono essere indicate distintamente.L’atto deve essere scritto separando in maniera netta sette parti: 1) indicazione parti; 2) oggetto della domanda; 3) fatti di causa; 4) motivi di ricorso; 5) mezzi di prova; 6) provvedimenti chiesti al giudice; 7) firme. Il decreto, poi, prevede una specifica causa di inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici; il giudizio si chiuderà con una pronuncia sul rito, senza passare alla valutazione di merito.
Condanna ad adottare un provvedimento. Il decreto correttivo interviene, anche, sulle azioni proponibili al giudice amministrativo (modifiche all’articolo 34 cpa). In particolare si specifica che l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere proposta contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio. Quindi nell’atto di ricorso contro l’inerzia della pubblica amministrazione o contro un provvedimento che respinge una istanza si deve inserire la domanda di condanna specifica dell’amministrazione resistente. Il secondo correttivo, sul punto, richiama l’articolo 31 del cpa: questo significa che il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. In caso di attività discrezionale il giudice condannerà la p.a. a emanare un provvedimento.
Processo amministrativo telematico. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potranno essere sottoscritti con firma digitale. Fa un passo avanti, quindi, il processo amministrativo telematico.
Processo elettorale. In materia elettorale (articolo 129 cpa) il correttivo precisa che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni; mentre gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.