Centrale Rischi: il preavviso non è presupposto di legittimità


La decisione in esame, emessa a conclusione di un giudizio ex art. 700 cpc seguito dal nostro Studio, ha respinto il ricorso con il quale la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità della segnalazione del suo nominativo in Centrali Rischi della Banca D’Italia da parte della società cessionaria del credito.

Nello specifico, la ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione della cessionaria ad effettuare la segnalazione in CR a causa della mancata notifica della cessione del credito nonché il mancato invio della preventiva comunicazione del preavviso di cui all’art. 125, comma III, Tub.

Infine, ha contestato l’errata valutazione, da parte dell’intermediario circa lo stato finanziario – patrimoniale della cliente, non vertendosi, a suo dire, nell’ipotesi di insolvenza che avrebbe giustificato la segnalazione.

All’esito del giudizio, il Giudice, accogliendo le argomentazioni della cessionaria, ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione di quest’ultima, rilevando che “La disposizione dell’art. 58 TUB introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle cd. cessioni in blocco, sicché la deroga ivi prevista deve ritenersi prevista non solo con riguardo all’esonero dalle formalità “individuali” di cui all’art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa.

A parere del giudicante, infatti, onerare l’ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del credito mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all’originario creditore, con evidente aggravio dell’onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall’art. 58 TUB.

Nel merito, in ordine alla denunciata mancanza del preavviso di segnalazione, il Tribunale ha ritenuto che “non basta al cliente contestare l’omissione dell’avviso, che rappresenta un presupposto formale che non incide sulla legittimità della segnalazione, ove la stessa sia corretta dal punto di vista sostanziale.”

Con la decisione in esame il Giudice ha condiviso la costante giurisprudenza dell’arbitro bancario e finanziario secondo la quale “il preavviso non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi, rappresentando un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio.”

Infine, in relazione alla mancanza del presupposto dell’insolvenza (di cui al cap. II, sez.

II, art. 1.5 Circolare Banca d’Italia n. 139/1991), il Giudice ha ritenuto che “la segnalazione alla Centrale rischi non sia illegittima di fronte ad un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato, anche se non sia del tutto esclusa la possibilità astratta di rientro o ristrutturazione dei debiti.”

Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha, dunque, respinto il ricorso proposto, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Trib. Treviso, 29 settembre 2020

Maria Francesca Mazzeo – m.mazzeo@lascalaw.com

Fonte: IusLetter