Un avvertimento a Equitalia, arriva dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 9445/2012). D’ora in avanti, la società di riscossione dovrà fare attenzione quando esegue pignoramenti ai danni dei contribuenti perché se si dovesse accertare che il credito per il quale si è agito non è dovuto, Equitalia dovrà risarcire il contribuente anche del danno morale subito. Il caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour riguarda l’esecuzione di un pignoramento mobiliare eseguito presso lo studio di un avvocato. Equitalia, prima del pignoramento, aveva ricevuto una comunicazione da parte del contribuente con la quale veniva avvertita che il debito era stato annullato da una sentenza del Tribunale di Roma. La società avrebbe quindi dovuto sospendere il pignoramento e, non avendolo fatto, il suo perseverare nell’azione esecutiva ha integrato la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio. Di qui il diritto del contribuente ad ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inizialmente la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal contribuente veniva respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che nell’accaduto non vi fossero gli estremi di un illecito penale e non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per chi ha subito il pignoramento. Ribaltando il verdetto la Corte di Cassazione ha fatto notare invece che il giudice di merito, sia pure in sede civile, avrebbe dovuto accertare la configurabilità in astratto di un’ipotesi di reato (nella fattispecie appunto l’omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328 secondo comma del codice penale) e condannare conseguentemente Equitalia al risarcimento dei danni.