Sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato.
Contenuto della cartella
Nella cartella devono essere quindi essere riportati:
- l’imposta;
- le sanzioni;
- gli interessi.
Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia ladata a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza.
Modalità di calcolo degli interessi
Per la Corte di Cassazione Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate:
- le analitiche modalità per il calcolo degli interessi;
- gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212/2000);
- l’indicazione della data di consegna del ruolo.
In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.
fonte: pmi.it