Brunetta, Confedercontribuenti, fu lui a legittimare la sottoscrizione degli atti ai non dirigenti dellAgenzia delle Entrate


Sta nelle modifiche previste dall’art. 52 della Riforma Brunetta tutta la questione per cui è intervenuto il TAR dichiarando illegittimi gli atti di accertamento sottoscritti da impiegati dell’agenzia delle entrate che non  ricoprono ruoli direttivi.

L’art. 52 della Riforma Brunetta (rubricato “disciplina delle mansioni”) che prevede: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione;

2. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al co. 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza…

Sta nelle modifiche previste dall’art. 52 della Riforma Brunetta tutta la questione per cui è intervenuto il TAR dichiarando illegittimi gli atti di accertamento sottoscritti da impiegati dell’agenzia delle entrate che non  ricoprono ruoli direttivi.

Gli aspetti di transitorietà e di occasionalità stabiliti nelle disposizioni della riforma Brunetta non solo non sono mai stati recepiti, ma non possono essere riconducibili all’ambito di temporanea reggenza, in quanto i conferimenti di incarichi vengono poi, all’atto pratico, rinnovati di anno in anno e senza limiti di tempo.

Emerge così una deroga a tutte le disposizioni relative al buon funzionamento dei procedimenti amministrativi, sia da un punto di vista organizzativo – interno, oltre che, e non da meno, da un punto di vista esterno, in virtù delle gravi ripercussioni che queste violazioni riflettono sull’andamento dei processi tributari scaturenti dall’invio di atti amministrativi emanati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nelle persone dei “dirigenti” – che dirigenti non sono e probabilmente non lo saranno mai!