Eventi insorgenti “durante” possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità.
Rientrano invece tra quelli che sopraggiungono alla cessazione, le prestazioni di mobilità, disoccupazione Aspi e miniAspi, legate alla conclusione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto.
Queste prestazioni, spesso, sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Inps. In questo caso, il sostituto di imposta è lo stesso datore di lavoro che è tenuto a riconoscere l’eventuale credito spettante.
Per le prestazioni il cui pagamento è invece effettuato direttamente all’assicurato, sarà l’Inps, come sostituto di imposta, a riconoscere l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Quindi, solo in quest’ultimo caso, l’ente di previdenza effettuando il pagamento diretto all’assicurato e svolgendo le funzioni di sostituto di imposta (come ad esempio, per l’indennità di disoccupazione), farà il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
Le prestazioni a sostegno rientrano nell’ambito di applicazione del bonus di 80 euro in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Tuir, così come chiarito anche dal dipartimento delle Entrate – dell’allora ministero delle Finanze – con la circolare 326/1997.
Mentre, con la circolare 9/E dello scorso 14 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell’articolo 6 del Tuir, sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Peraltro, anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni – di cui al comma 1 dell’articolo 13 del Tuir – che competono nell’anno in cui i redditi sono erogati e assoggettati a tassazione corrente.
Il bonus spetta solo per il 2014 (articolo 1, comma 3, Dl 66/2014) e va rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (comma 2) ossia, come precisato dalla circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate, “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro sia quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, viene chiamata in causa la circolare 9/E, la quale esplicita che, per le indennità erogate dall’Inps, le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.
Pertanto, l’Istituto nazionale di previdenza sociale – in qualità di sostituto di imposta – è tenuto a riconoscere in via automatica il bonus di “80 euro” determinandone la spettanza e il relativo quantumsulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate e i dati desunti dal casellario delle pensioni.
La circolare 67/2014 dell’Inps riporta anche un dettagliato elenco delle tipologie di prestazioni a sostegno del reddito che rientrano nell’ambito applicativo della riduzione del cuneo fiscale, inclusi gli assegni straordinari di accompagnamento alle pensioni e quelle di “esodo”, riconosciute ai lavoratori prossimi alla pensione, fruibili nei casi di eccedenza di personale, nonché un altrettanto dettagliato elenco delle prestazioni che ne sono escluse.
Il documento di prassi, inoltre, precisa che gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Inps che, in qualità di sostituto di imposta, potrà recuperare il credito eventualmente già erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.