BONUS PRIMA CASA UNDER 36, ECCO LE NOVITÀ


di Eugenio Maria Pisano

Tra le novità previste per il bonus prima casa per gli under 36, a seguito di alcuni chiarimenti contenuti nella circolare, numero 12 E, emanata dall’Agenzia delle Entrate troviamo che il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio. Anche per gli atti soggetti ad Iva le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono azzerate. La misura prevista dal bonus vale anche per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. La circolare prevede, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. La circolare specifica che l’agevolazione, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.

L’agevolazione è stata prevista dal Decreto Legge Sostegni bis n° 73 del 2021. I requisiti previste per usufruire del bonus sono due, ovvero non aver compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato, ed avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, è tenuto a dichiarare al momento della stipula dell’atto, di avere un valore ISEE non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.

L’agevolazione prevista dal Decreto presenta diversi vantaggi, che si estendono, come chiarito con circolare dell’Agenzia delle Entrate, anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Le Agevolazioni sono previste, anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile, difatti, attraverso il bonus prima casa under 36 non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni previste dal DL, in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, la circolare ha dato parere positivo, pertanto, gli stessi possono accedere al beneficio.