Bonus barriere architettoniche 75%: serve l’asseverazione di un tecnico abilitato


Per l’accesso al bonus barriere architettoniche occorre dimostrare la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal D.M. n. 286/1986

L’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha previsto nel nostro ordinamento una detrazione fiscale del 75% sulle spese sostenute dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Bonus barriere architettoniche 75%: cos’è, a chi si applica e massimali di spesa

Stiamo parlando di una delle detrazioni fiscali più interessanti a cui è consentito l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio (ma solo fino al 31 dicembre 2024).

Una detrazione su cui nell’ultimo anno, complice la perdita di appeal del superbonus e promozioni molto aggressive, si sta discutendo tantissimo e sulla quale c’è ancora tanta disinformazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è utilizzabile sia per gli edifici plurifamiliari che sulle singole unità immobiliare. Questo aspetto (dopo ampio dibattito) è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E di giugno 2023) in cui, parlando degli interventi ammessi alla detrazione, scrive:

“Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti”.

La detrazione del 75% è calcolata sulle spese sostenute su un ammontare complessivo non superiore a:

euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Relativamente ai condomini, la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha disposto che nel caso di interventi sulle parti comuni, in deroga alle regole previste dal Codice Civile, per le delibere di approvazione degli interventi che hanno accesso a questo bonus è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Il rispetto dei requisiti

Un aspetto poco considerato riguarda il comma 4 dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio che per l’accesso a questa detrazione impone il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

La stessa circolare n. 17/E del Fisco ricorda:

“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

In realtà, però, piuttosto che parlare di rispetto dei requisiti dell’”intervento”, sarebbe stato più opportuno parlare di rispetto dei requisiti del “progetto”. L’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1986, infatti, dispone:

La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge. Il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall’Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Tralasciando i difetti dovuti ad una formulazione in linea con una normativa edilizia profondamente diversa rispetto a quella di oggi, questo comma prevede la certificazione del “progetto” da parte di un professionista abilitato.

Si parla di “progetto” non di “intervento”. Il singolo intervento deve, cioè, rientrare all’interno di un progetto finalizzato al raggiungimento dei tre livelli di qualità dello spazio costruito:

accessibilità – livello più alto (art. 4 del D.M. n. 286/1989);

visitabilità – livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari (art. 5 del D.M. n. 286/1989)

adattabilità – livello ridotto di qualità (art. 6 del D.M. n. 286/1989).

L’asseverazione tecnica

Considerato che, come scritto, l’art. 119-ter, comma 4 del Decreto Rilancio dispone:

“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”;

è chiaro che, anche nel caso di intervento di edilizia libera, per avere accesso al bonus si dovrà produrre l’asseverazione (su modello libero) a cura di un tecnico abilitato che dimostri la conformità del progetto al D.M. n. 236/1986.

Di Gianluca Oreto – Questo articolo nasce da un confronto con l’ing. Claudia Volontè che ringrazio.

Fonte: https://www.lavoripubblici.it/