Con l’avvio del nuovo regime, la Banca d’Italia ritiene opportuno richiamare nuovamente l’attenzione dei soggetti interessati e degli utenti sulle differenze esistenti fra le diverse categorie di cripto-attività. In particolare, la Comunicazione: i) ribadisce l’inidoneità delle cripto-attività c.d. other than – specie ove non coperte da attività sottostanti (c.d. unbacked) – a essere utilizzate con finalità di pagamento; ii) invita a prestare particolare attenzione qualora gli ART vengano offerti alla clientela a fini di pagamento, in ragione delle potenziali oscillazioni di valore di tali strumenti e della conseguente assenza dell’elemento fiduciario basato anzitutto sulla rimborsabilità al valore nominale; iii) in linea con quanto previsto dal MiCAR, ricorda che agli EMT è invece connaturata una funzione di pagamento. Con riferimento alla tutela dei possessori di EMT, i soggetti interessati dovranno assicurare che i potenziali detentori siano pienamente consapevoli sia dei potenziali rischi connessi con la tecnologia impiegata sia dei diritti e obblighi spettanti in relazione allo specifico token. La Comunicazione evidenzia inoltre che le specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività e delle tecnologie abilitanti e la loro idoneità ad assolvere o meno a una funzione di pagamento assumono rilievo centrale anche sotto il profilo della sana e prudente gestione dell’impresa. Questi aspetti dovranno pertanto essere adeguatamente tenuti in considerazione dai soggetti che intendano avviare attività disciplinate dal MiCAR, al fine di definire modelli di attività sostenibili e di individuare e mitigare gli specifici profili di rischio non solo di natura finanziaria ma anche operativa, tenuto anche conto dell’elevata interconnessione tra i soggetti operanti in tali mercati. Inoltre, i soggetti interessati allo svolgimento delle nuove attività dovranno garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche assicurando l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo. La Banca d’Italia ribadisce che svolgerà i compiti a essa affidati tenendo conto anche dell’impatto che una cripto-attività può avere sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Con la Comunicazione si invitano tutti i soggetti che intendano svolgere le attività disciplinate dal MiCAR a valutare anticipatamente i possibili effetti di iniziative e progetti sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e ad avviare per tempo la valutazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. La Banca d’Italia si riserva di esercitare i poteri di cui all’art. 146, comma 2, TUB ove ricorrano i relativi presupposti, al fine di salvaguardare il funzionamento del sistema dei pagamenti, la sua affidabilità ed efficienza, nonché la tutela degli utenti dei servizi di pagamento. “Il Regolamento europeo rappresenta un significativo passo in avanti nel contribuire a ridurre l’incertezza normativa e dare ordine al mercato delle cripto-attività”. Così Bankitalia in una Comunicazione dopo quanto detto dal governatore, Fabio Panetta, al recente discorso all’Abi (“Nei prossimi giorni pubblicheremo una Comunicazione al mercato su questa materia, al fine di favorire un’applicazione di MiCAR che contribuisca a preservare il regolare funzionamento dei mercati e del sistema dei pagamenti e a salvaguardare i detentori di questi strumenti”). Il MiCAR introduce nell’Unione europea una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attività. Le tipologie di cripto-attività sono: i) token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale; ii) token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; iii) cripto-attività c.d. “other than”, categoria residuale che ricomprende le cripto-attività diverse da EMT e ART. La disciplina del MiCAR sarà interamente applicabile dal 30 dicembre 2024; le norme sull’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di EMT e ART si applicano dal 30 giugno 2024. A partire dalle date sopra richiamate le attività di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di ART o EMT, nonché la prestazione di servizi per le cripto-attività, sono dunque riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal MiCAR. La nuova disciplina europea in materia di cripto-attività trova completamento nel Regolamento (UE) 2023/1113 (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast), che ha esteso ai prestatori di servizi in crypto-attività tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari finanziari. A livello nazionale, il 20 febbraio scorso sono stati sottoposti a consultazione pubblica gli schemi di decreto legislativo recanti le disposizioni per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al MiCAR e al TFR recast. In particolare, nel quadro ivi definito, la Banca d’Italia e la Consob saranno designate quali autorità competenti ai sensi del MiCAR, con l’attribuzione alla Banca d’Italia di competenze in materia di vigilanza prudenziale con riferimento sia agli emittenti di EMT ed ART (anche relativamente all’accesso al mercato) sia ai CASP. L’Istituto sarà inoltre competente, limitatamente agli emittenti di EMT, anche per la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e la tutela dei possessori di EMT in relazione all’emissione di tali strumenti. La Banca d’Italia sarà anche l’autorità competente per la supervisione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei prestatori di servizi in cripto-attività. Restano ferme le competenze dell’Istituto in materia di sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. (AGI)