(AGI) – Roma, 3 ago. – Un emendamento interamente sostitutivo
dell’articolo 3 del ddl sull’Autonomia differenziata è stato presentato – a prima firma del presidente Alberto Balboni (FdI) e sottoscritto anche da Mariastella Gelmini – in commissione Affari costituzionali del Senato. Nella proposta di modifica per l’individuazione dei Livelli essenziali delle
prestazioni (Lep) il governo dovra’ adottare uno o piu’
decreti legislativi entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del ddl.
Il testo sostituisce l’articolo 3 con le seguenti previsioni: “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi”.
I decreti legislativi “sono adottati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata”. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il governo, “qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato”. (AGI)
MAO