Aggiornamento ufficiale dall’INPS nel messaggio 572 2024: nuovi importi e limiti ISEE per l’assegno unico universale per i figli a carico
La misura di sostegno, si ricorda, è stata istituita dalla L. 46/2021 e disciplinata dal D. Lgs. 230/2021. Si tratta di una prestazione economica attribuita progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico con lo scopo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile. Obiettivi questi che inevitabilmente si scontrano con l’esiguità degli importi erogati, pregiudizievole in termini di relativa efficacia ed effettività.
Perché l’Assegno è denominato universale?
L’espressa connotazione di universalità, come si evince dalla denominazione, richiama l’intento che ha animato il legislatore, cioè quello di concepire uno strumento di sicurezza sociale destinato alla maggior parte delle famiglie con figli residenti nel territorio italiano, seppure parametrato alla condizione economica del nucleo, secondo criteri di progressività. L’assegno infatti diminuisce all’aumentare del reddito del nucleo familiare e si incrementa nel caso di un numero di figli maggiore di due ovvero di figli con disabilità.
La misura di sostegno, invero, è diretta a tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a prescindere dalla condizione lavorativa, tuttavia è stata declinata in modo tale da risultare selettiva, essendone l’erogazione subordinata alla presenza di requisiti specifici che devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e persistenti per tutta la durata del beneficio.
In primo luogo, si richiede la prova della condizione economica del nucleo familiare dell’istante, al fine della successiva modulazione degli importi da erogare, prova che va fornita utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli altri requisiti riguardano la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.
Chi sono i beneficiari?
l beneficio è riconosciuto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla condizione lavorativa, per ogni figlio a carico, minorenne e maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e, nel caso di nomina di un tutore o di affidatario, l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. Fra i beneficiari sono ricompresi, inoltre, anche i nuclei orfanili in cui vi sia un orfano maggiorenne a condizione che sia titolare di pensione ai superstiti e abbia il riconoscimento della disabilità grave accertata.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che l’assegno può essere chiesto dai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare. I figli maggiorenni possono presentare domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
L’espressione “figli a carico” comprende quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE con una diversa considerazione a seconda che siano minorenni, maggiorenni o disabili. Con riferimento ai neonati il beneficio è retroattivo, decorrendo la misura dal 7 mese di gravidanza. Se si tratta di maggiorenni, il D. Lgs. 230/2021 li include “fino al compimento dei 21 anni di età”, cioè sino a 20 anni e 364 giorni.
Per i maggiorenni, però, oltre al requisito anagrafico si aggiunge un ulteriore requisito ritenuto dal legislatore necessario per evitare di trasformare tale misura in disincentivo verso la ricerca di una nuova occupazione: i maggiorenni “under 21” devono essere impegnati in percorsi di istruzione e formazione (scuola o corso professionale o corso di laurea) oppure svolgere un tirocinio un’attività lavorativa, anche con contratto di apprendistato, e percepire un reddito complessivo sostanzialmente corrispondente alla “no tax area” (8.500 euro) per i lavoratori subordinati, oppure avere acquisito lo stato di disoccupazione (e quindi avere effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) o, infine, svolgere il servizio civile universale.
Per i figli con disabilità a carico, non sussistono limiti di età, ma tale condizione deve essere comprovata tramite la Commissione medica per l’accertamento dell’handicap e della disabilità costituita presso l’INPS.
Il beneficio economico viene attribuito su base mensile, a partire dal mese di marzo di ciascun anno e fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
L’importo, si ricorda, varia in ragione di alcuni fattori:
l’età del figlio, quindi minorenne o maggiorenne minore di 21 anni;
se il figlio è disabile, entrando in gioco anche l’età e la tipologia di disabilità;
se l’ISEE del nucleo familiare si colloca entro i 15 mila euro oppure entro i 20, 25, 30, 35 mila o supera i 40 mila euro;
la presenza di tre, quattro o più figli;
se entrambi i genitori lavorano;
se la madre è minore di 21 anni.
Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/assegno-unico-2024-nuovo-aggiornamento-inps-scattano-aumenti-ecco/3682.html