Assegno di inclusione 2024, nuovo comunicato INPS, aggiunto un nuovo step per l’erogazione dell’assegno


Nuovo step completato nella procedura per l’erogazione dell’Assegno di inclusione: scopri le novità dall’INPS
Con il messaggio n. 623 del 10.02.2024, l’INPS ha comunicato il rilascio del servizio – per le ASL – per la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione (ADI).

Vi ricordiamo che l’ADI è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Tale misura è rivolta alle famiglie che presentano, nel proprio nucleo familiare, almeno un componente che sia:

• disabile;
• minore;
• avente un’età di almeno 60 anni;
• in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ebbene, proprio relativamente a tale ultima condizione, la procedura era in una fase di stallo, in quanto si attendeva il rilascio del servizio per la verifica, da parte delle strutture sanitarie (ASL), della condizione di svantaggio ai fini ADI.

Ma chi sono le persone che possono definirsi in condizione di svantaggio? Tale condizione viene definita dal decreto ministeriale n. 159 del 13 dicembre 2023. In particolare, ex art. 3, comma 5 di tale decreto, si definiscono in condizione di svantaggio le seguenti categorie:

persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;
persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
persone vittime di tratta;
persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE);
persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
persone senza dimora le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora, sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;
neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 154/2023, chi fa richiesta di Assegno di inclusione in quanto nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti in condizione di svantaggio, in fase di presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso della relativa certificazione che attesti tale condizione, specificando:

• l’amministrazione che l’ha rilasciata;
• il numero identificativo, ove disponibile;
• la data di rilascio;
• l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Con il predetto messaggio n. 623 del 10.02.2024, l’Inps ha specificato che, per le certificazioni di natura sanitaria, è previsto che l’ente verifichi l’esistenza della certificazione dello stato di svantaggio e l’inserimento nel relativo programma, interrogando il Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute. In particolare, l’ente evidenzia che l’amministrazione, che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata dalle competenti amministrazioni entro sessanta giorni dalla notifica da parte dell’Inps, attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’ente.

Al riguardo, nel messaggio dell’Inps è comunicato, appunto, il rilascio di un servizio pubblicato nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di ADI. Tale servizio è rivolto alle strutture sanitarie che abbiano rilasciato le relative certificazioni e indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI.
Attraverso il servizio rilasciato, l’Inps mette a disposizione dell’ASL indicata dal richiedente il codice fiscale e le informazioni fornite in sede di domanda. L’operatore della struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve indicare se il cittadino ha o non ha una condizione di svantaggio e se è o non è inserito in un programma di cura e assistenza.
In particolare, il servizio mette a disposizione dell’operatore della struttura sanitaria abilitato la lista delle richieste da verificare; tali richieste possono essere riferite alternativamente alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza o possono riguardare entrambe le condizioni.
Questo perché, per quanto riguarda la condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla stessa o da altra struttura sanitaria o ancora sia demandato ai servizi sociali o agli Uffici di esecuzione esterna dell’amministrazione giudiziaria. Di conseguenza, ogni struttura dovrà verificare la condizione di svantaggio ovvero l’inserimento nel programma di cura e assistenza a seconda di quanto di sua competenza.

Tale passaggio, relativo al rilascio del servizio per la verifica delle certificazioni, era fondamentale per sbloccare molte delle domande di assegno di inclusione pervenute. Una volta validata la certificazione, infatti, la domanda può essere accolta.
Ma cosa succede se, nel prescritto termine di 60 giorni, l’amministrazione competente non fornisce risposta?
L’Inps specifica che, in questo caso, la richiesta di ADI viene accolta per autocertificazione, sulla base del silenzio assenso.

DI Monica avv. Miele – fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/assegno-inclusione-2024-nuovo-comunicato-inps-aggiunto-nuovo-step/3726.html