Accertamento fiscale nullo se manca la firma del capoufficio


L’atto di accertamento è nullo se non è firmato dal capo dell’ufficio e non viene provato in giudizio che il sottoscrittore era munito di regolare delega. Lo hanno precisato i giudici della Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 187 del 22 aprile scorso, consolidando così sul punto l’orientamento dei giudici di merito. Il caso sottoposto ai giudici emiliani trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di due atti con i quali l’ufficio aveva accertato una maggiore Irpef.In particolare, la ricorrente aveva eccepito (tra i motivi di diritto) la nullità degli atti ai sensi dell’articolo 42 Dpr n. 600 del 1973, in quanto gli stessi non erano stati sottoscritti dal direttore dell’ufficio ma da un funzionario e non era stata allegata all’atto la relativa delega. L’ufficio si era costituito in giudizio ribadendo invece la legittimità degli atti impugnati per quanto riguarda la loro sottoscrizione, e nel merito la correttezza del metodo seguito e la fondatezza dei risultati ottenuti. La Commissione ha accolto i ricorsi, sulla base dei principi enunciati in varie occasioni dalla Suprema Corte. I giudici hanno infatti ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale: «In tema di rettifica ed accertamento Iva ai fini delle imposte dirette, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 29 settembre 1973, n.600, richiamato dall’articolo 56 del Dpr 26 ottobre 1972, n.633 (che opera un generale rinvio all’articolo 1 del Dpr n.600 del 1973), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato di della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all’agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni” (cfr. sentenza n. 2013/14942 e sentenza n.2012/17400). Dall’applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie in esame non può che conseguirne – hanno sostenuto i giudici emiliani – l’illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza dei ricorsi dal momento che l’ufficio, cui incombeva l’onere della prova, non ha prodotto in giudizio alcuna delega. I giudici hanno pertanto accolto i ricorsi, annullando gli atti di accertamento.