Abusiva erogazione del credito


di Luigi Tramontano

Concessione abusiva di credito designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata. Beninteso quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi.

L’erogazione del credito è qualificabile come “abusiva” qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. In tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa.

Giurisprudenza

Banca – Contratti bancari – Finanziamento e garanzia – Fallimento – Ammissione al passivo – Erogazione abusiva di credito

Cassazione civile, sezione I, 27 ottobre 2023, n. 29840

Nota a sentenza

Nota a Cassazione civile, sezione I, 27 ottobre 2023, n. 29840

Fonte diritto econtenzioso bancario