La mafia esiste, appartenervi è un crimine. La legge Rognoni-La Torre lo sancì solo nel 1982
Pio La Torre, segretario del PCI in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982 a Palermo
Combattere Cosa Nostra fino al 13 settembre 1982 era formalmente impossibile: i suoi affiliati appartenevano ad un’organizzazione che “non esisteva”. L’associazione mafiosa fu definita e sanzionata per la prima volta solo con la legge 646/1982, nota come “Rognoni-La Torre“. La legge fu approvata basandosi sulla proposta di legge n.1581 del deputato del PCI Pio La Torre e su due decreti legge di Virginio Rognoni, allora ministro degli Interni nel Governo presieduto da Giovanni Spadolini.
L’iter di approvazione fu accelerato dagli omicidi, avvenuti nel 1982 a Palermo ad opera di killer della mafia, di Pio La Torre, il 30 aprile, e di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 3 settembre.
La legge n. 646, del 13 settembre 1982, che riporta nel titolo “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale” entrò in vigore il 29 settembre del 1982, riconoscendo la mafia come associazione criminale ed introducendo l’obbligo di provvedimenti per il sequestro e la confisca dei beni dei suoi affiliati.
Le sue disposizioni furono organizzate secondo quattro capi: disposizioni penali e processuali; disposizioni in materia di misura e di prevenzione; reati fiscali valutari e societari; istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
La legge introdusse l’art. 416-bis nel codice penale, che riconosce e condanna l’associazione mafiosa.
Art. 1. Dopo l’articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: “Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso. – Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.”
Si Dario Fidora – fonte: https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2017/09/13/rognoni-la-torre-mafia-416-bis/