L’anticipo è pari al 90% dell’imposta totale e va versato con l’F24 utilizzando il codice tributo 1712; possibile la compensazione con eventuali crediti tributari e contributivi
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I sostituti d’imposta e gli enti previdenziali devono versare, entro il prossimo 16 dicembre, l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto accumulate al 31 dicembre 2014. Niente confusione: si tratta dell’appuntamento annuale previsto dall’articolo 2120 del codice civile, del tutto indipendente dalla liquidazione finale del Tfr, sottoposta, invece, a tassazione ordinaria.
La norma che ci interessa prevede un incremento automatico annuale del Tfr messo da parte e dispone che il datore di lavoro o l’ente pensionistico versino all’Erario, per conto dell’assistito, un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari all’11% della rivalutazione.
L’aumento si calcola applicando al fondo (al netto delle quote maturate nell’anno stesso) un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Il dato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è comunque disponibile sul sito dell’Istituto di statistica. La somma dei due importi costituisce la base imponibile.
L’adempimento si perfeziona in due tappe: la prima prevede il versamento, in qualità di acconto, entro il 16 dicembre del periodo di riferimento, del 90% del totale dell’imposta dovuta; la seconda è il pagamento del saldo, da effettuare entro il successivo 16 febbraio.
Come per ogni regola, spuntano le eccezioni
L’appuntamento non riguarda i sostituti d’imposta o gli enti previdenziali costituiti nel 2014 e, quindi, privi di accantonamenti su cui calcolare l’imposta.
Doppia opzione, invece, per i “nati” lo scorso anno. La scelta è: saltare l’acconto e versare la sostitutiva in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2015 oppure suddividere la quota in due tranche, calcolando l’anticipo con metodo previsionale.
Non deve pensare, inoltre, alla prossima scadenza, il datore di lavoro che non riveste il ruolo di sostituto d’imposta, come accade a chi assume colf, badanti e baby sitter. In questo caso sono i lavoratori a dovere liquidare la sostitutiva, in occasione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il trattamento di fine rapporto viene riscosso. Il pagamento avviene con le altre imposte e il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 1714.
Il tributo, infine, non è dovuto dai contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, perché gli accantonamenti confluiscono totalmente nel fondo pensione.
Due formule per il calcolo
Come per la maggior parte degli anticipi d’imposta, anche in questo caso datori di lavoro ed enti pensionistici possono scegliere, per la determinazione dell’acconto, tra il metodo storico e quello previsionale. Stabilito il criterio, calcolato l’ammontare complessivo della sostitutiva, non resta che andare in cassa, entro il 16 dicembre, con il 90% dell’imposta dovuta.
Pochi passaggi per il metodo storico: l’imponibile è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (in questo caso il 2013), comprese quelle relative ai Tfr eventualmente corrisposti per interruzione del rapporto (dimissioni, licenziamenti, eccetera).
Qualche riga in più per il procedimento previsionale. Il conto, questa volta, si fonda sulle “attese”: l’anticipo è, infatti, pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sull’incremento “ipotizzato” per il 2014. In particolare, per determinare l’imponibile, si considera il Tfr messo da parte fino al 31 dicembre dell’anno precedente per tutti i dipendenti ancora in servizio al 30 novembre dell’anno di riferimento (in questo caso al 30 novembre 2014). A questo punto, per stabilire la percentuale di rivalutazione, occorrerà considerare l’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato a dicembre 2013.
Nei casi di licenziamento o dimissioni in corso d’anno (entro il 30 novembre 2014), l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.
Per il versamento la strada è una: il modello F24
In cassa, perciò, entro martedì 16 dicembre, con il 90% della sostitutiva relativa alla rivalutazione del Tfr, provvisti di modello F24. Il codice tributo è 1712.
La delega di pagamento consente di compensare il debito con eventuali crediti erariali e contributivi.
r.fo.
pubblicato Venerdì 5 Dicembre 2014