Tra i motivi di esonero, oltre al minimo risultato del rigo “differenza” (sotto i 52 euro), ci sono anche altre situazioni come quella dei contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2012, di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011, o ancora dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2012.
Passeggiando tra misure e sanzioni
Come premesso, la taglia dell’acconto si determina con Unico 2012 bene in vista. Tale procedura (metodo storico), però, è soddisfacente per il contribuente che ha un quadro reddituale stabile, mentre chi ha o si aspetta un risultato economico variabile può, avallato dalle norme, anche preferire un calcolo presuntivo dell’imposta netta dovuta per i redditi 2012.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi, oppure di chi ha optato per la cedolare secca. L’imposta sostitutiva “piatta”, infatti, esclude dall’imponibile Irpef il reddito da locazione di immobili, portando di conseguenza la riduzione dell’acconto che, in questa ipotesi, deve necessariamente essere calcolato in via presuntiva.
A proposito di cedolare secca: i contribuenti che l’hanno scelta versano un anticipo d’imposta pari al 92% della cifra indicata al rigo RB11, colonna 3 (la cifra fa da ago della bilancia per stabilire l’obbligo o l’esonero dall’adempimento, tarata sugli stessi limiti dell’acconto Irpef).
Il metodo previsionale può esercitare sicuro fascino anche sui “nuovi minimi”, già minimi nel 2011, che nel 2012 rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Per questi, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20 al 5% non può che essere un incentivo imprescindibile per adottare la procedura presuntiva.
Optare per una determinazione previsionale, naturalmente, è più rischioso. Considerato, infatti, che tale metodo porta, in linea di massima, alla riduzione o all’omissione dell’anticipo, può succedere, in caso di errore, che il Fisco applichi la sanzione del 30% sull’importo non versato, oltre agli interessi di mora.
Tuttavia, nell’ipotesi di acconto sottostimato, arriva in soccorso il ravvedimento operoso che, al contribuente accortosi in tempo dello sbaglio, offre significativi sconti sulla sanzione massima. Per capirci, se la correzione arriva:
Con l’aggiunta degli interessi legali, attualmente al 2,5% annuo, calcolati giornalmente.
Acconti da “ricontare”, un esempio
La manovra di ferragosto dello scorso anno (articolo 2, commi da 36-quiquies a 36- duodecies, Dl 138/2011) ha introdotto, tra le altre, importanti novità in tema di tassazione applicabile alle società non operative (di comodo e in perdita sistematica, cioè virtualmente non operative). In sostanza, se sussistono determinate condizioni, l’Ires da versare diventa più salata (38%) – vedi i due articoli di approfondimento “Novità per le non operative. L’Ires si fa più salata” pubblicati il 21 e il 23 settembre 2011. Le nuove norme impongono di applicare la maggiore imposizione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, cioè dal 2012. Pertanto, gli acconti di tali società dovranno essere ricalcolati applicando al dato storico la maggiore aliquota.
Operazioni concluse, passiamo alla cassa
Tornando alla misura dell’acconto Irpef 2012, una volta stabilita, deve essere versata con il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.
3813 è, invece, il codice da utilizzare per il pagamento unitario o della seconda rata dell’acconto Irap 2012, per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull’obbligo, sull’esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l’imposta “principale”.
Pertanto, tale anticipo, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% (e non al 96) della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre la quota è fissata al 100%, se a pagarlo sono i soggetti Ires. Questi ultimi, infatti, nell’assolvere il proprio acconto Ires 2012, devono considerare, come debito d’imposta, l’intero importo indicato al rigo RN17 del modello di dichiarazione (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano Unico Enc: il rigo di riferimento è RN28). Il codice tributo da riportare nell’F24 è il 2002 Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.
Venerdì 30 novembre, all’appello dell’anticipo 2012 sono chiamate, quindi, anche le società con esercizio coincidente con l’anno solare e gli Enc (i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare versano, invece, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio).
Come per l’Irpef, l’importo è pari al 60% dell’imposta risultante nella dichiarazione per il 2011, senza dilazioni e sempre che a luglio (o agosto) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l’anticipo Ires, infatti, va versato in due rate solo se l’importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l’unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre non è previsto alcun adempimento nell’ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro.
Pagare o compensare
Per il versamento dell’acconto 2012 è possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi.
Infine, ricordiamo che i titolari di partita Iva, in merito alle modalità di presentazione dell’F24, sono obbligati a seguire la via telematica.