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A Pasqua i genitori separati potranno incontrare i figli minorenni

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AGI – La stretta agli spostamenti imposta dal Governo a Pasqua fa salvi – bontà loro – gli incontri tra genitori separati/divorziati e i figli minorenni coi quali non convivono. Ma è necessario osservare le indicazioni governative per evitare spiacevoli sanzioni.

Nei giorni di Pasqua si applicheranno infatti in tutta Italia le restrizioni previste per le zone ‘rosse’, col divieto di recarsi fuori dal proprio comune e il coprifuoco dalle ore 22. Libertà di circolazione invece nelle zone ‘bianche’ (una medaglia a chi riesce a trovarne una, di questi tempi).

Tutelato però il diritto alla bigenitorialità dei minori, e cioè il diritto della prole a frequentare il genitore con cui non convive. Saranno dunque leciti gli spostamenti anche tra Regioni e tra aree di colore diversi per raggiungere i figli minorenni che vivano presso l’altro genitore (o presso l’affidatario) oppure per condurli presso di sé.

Ma quali sono le prescrizioni che i genitori separati o divorziati dovranno rispettare per non incappare in antipatiche sanzioni amministrative? Quelle indicate nelle FAQ della Presidenza del Consiglio, e cioè:

– scegliere il tragitto più breve;

– rispettare tutte le prescrizioni di tipo sanitario;

– rispettare le decisioni dei Giudici contenute nei provvedimenti di separazione o divorzio in merito a tempi e modalità di frequentazione; in mancanza, gli accordi presi tra i genitori o tra i loro avvocati;

– portare con sé una autocertificazione.

Dunque, se un figlio minore sia positivo o si trovi in quarantena, questa circostanza impedirà al genitore il suo spostamento perché la prescrizione sanitaria prevale rispetto alla regolamentazione delle visite prevista dal Giudice, e la sua inosservanza si tradurrebbe nella violazione di una norma specifica dando luogo a spiacevoli conseguenze sulla valutazione della responsabilità genitoriale.

Se invece è il genitore a essere positivo in quarantena, tale circostanza – meglio se comprovata da certificato – lo esonererà dall’andare a prendere il figlio e da ogni conseguenza negativa derivante da tale omissione.

Importante è che nell’autocertificazione sia dichiarato lo scopo dello spostamento (frequentazione dei figli minori con il genitore non convivente) e il periodo di tempo da trascorrere insieme stabilito nel provvedimento del giudice o concordato tra i genitori o tra i loro avvocati. Qualora però il genitore si vedesse comunque raggiungere da una sanzione irrogatagli da un operatore che disconosce queste regole, potrà sempre contestarne il verbale chiedendo di essere sentito dal Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data della contestazione.

Gli spostamenti saranno consentiti anche da/per l’estero, in nome del diritto alla bigenitorialità del minore. Sarà però necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

Dunque, buona Pasqua a tutti.

 

Source: agi


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