Arriva il via libero al decreto legge che prevede ulteriori misure a favore delle popolazioni dei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal terremoto nel 2016 e nel 2017: nella seduta di ieri, infatti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del Dl 55/2018 (vedi “
Sisma centro Italia: ulteriore tempo per imposte, contributi e canone tv”).
Si tratta di un provvedimento molto corposo che, tra le altre cose, contiene anche disposizioni in ambito fiscale.
Innanzitutto, nell’ambito della disciplina prevista per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, viene stabilito che nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo possono essere inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione (inserimento del comma 8-bis all’interno dell’articolo 6, Dl 189/2016).
Le disposizioni più rilevanti sono quelle relative alla proroga e alla sospensione dei terminirelativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, incluso il pagamento delcanone tv.
A seguire segnaliamo i principali interventi:
- i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi sospesi (senza applicazione di sanzioni e interessi), entro il 16 gennaio 2019 (il termine precedentemente previsto era il 31 maggio 2018); a decorrere dalla stessa data, è possibile anche pagare a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di 60 (invece delle 24 previste dalla disciplina previgente). In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate (o dell’unica rata) gli importi scaduti e non versati (nonché sanzioni e interessi) sono iscritti a ruolo e la relativa cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione; il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento operoso, e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni (modifiche al comma 11, articolo 48, Dl 189/2016)
- gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2019 (senza applicazione di sanzioni e interessi) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 ratemensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019 (i termini precedenti erano rispettivamente 31 maggio 2018 e maggio 2018 – modifiche al comma 13, articolo 48, Dl 189/2016)
- in entrambi i casi indicati nei punti precedenti, con riferimento al versamento degli importi sospesi, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta
- si interviene anche sui termini per l’adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità previsti dalla norma che sancisce l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone terremotate; in particolare, si stabilisce che per l’applicazione dell’agevolazione fiscale le ordinanze di sgombero o la dichiarazione di distruzione/inagibilità devono essere adottate entro il 31 dicembre 2018 (anziché entro il 30 giugno 2017 come previsto in precedenza); inoltre, il termine entro cui il contribuente può dichiarare la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune viene posticipato al 31 dicembre 2018 (quello precedente era il 30 giugno 2017 –modifiche al comma 16, articolo 48, Dl 189/2016)
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° giugno 2018); dalla stessa data riprendono anche le attività esecutive degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali (modifiche all’articolo 11, comma 2, Dl 8/2017)
- il pagamento del canone tv è sospeso fino al 31 dicembre 2020; il versamento delle somme sospese avviene (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un’unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 1º gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate (o dell’unica rata), comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati (nonché di sanzioni e interessi) e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. È possibile evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento operoso. Infine, viene affidato a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di rimborso delle somme eventualmente già versate tra il 1° gennaio e il 29 maggio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 55/2018).