Dal 1° luglio 2017 l’Italia ha detto addio ad Equitalia e al suo posto è subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dopo le procedure cautelari (fermo e ipoteca), il pignoramento è il primo atto esecutivo che l’ente di riscossione – Agenzia delle Entrate / Riscossione avvia previa comunicazione, con l’obiettivo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto del creditore. Scatta nel caso in cui, dopo 60 giorni (120 per debiti fino a 1000 euro), non si paghi o rateizzi la cartella esattoriale legittimamente notificata, a meno che non ci sia un provvedimento di sospensione o annullamento del debito.
Esistono tuttavia dei limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori nei confronti dell’Erario. Tra questi, un ruolo di primo piano viene ricoperto dalle proprietà immobiliari:
Il pignoramento immobiliare nel privato è invece consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore.
Per quanto concerne il limite al pignoramento di stipendi e pensioni:
Tra i beni impignorabili rientrano, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili. Beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi. Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco). Il fermo auto, invece, non è legittimo solo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un imprenditore o un professionista.
Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.
(fonte PMI)