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La pignorabilità dei beni in caso di debiti con l’Erario: dalle proprietà immobiliari a stipendi e pensioni, ai beni cointestati.

Dal 1° luglio 2017 l’Italia ha detto addio ad Equitalia e al suo posto è subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dopo le procedure cautelari (fermo e ipoteca), il pignoramento è il primo atto esecutivo che l’ente di riscossione – Agenzia delle Entrate / Riscossione avvia previa comunicazione, con l’obiettivo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto del creditore. Scatta nel caso in cui, dopo 60 giorni (120 per debiti fino a 1000 euro), non si paghi o rateizzi la cartella esattoriale legittimamente notificata, a meno che non ci sia un provvedimento di sospensione o annullamento del debito.

Esistono tuttavia dei limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori nei confronti dell’Erario. Tra questi, un ruolo di primo piano viene ricoperto dalle proprietà immobiliari:

  • impignorabili per debiti inferiori a 20mila euro;
  • prima dell’ipoteca, è necessario un preavviso di almeno 30 giorni;
  • prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e attendere 6 mesi;
  • non si può pignorare la casa se il debito complessivo è inferiore a 120mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia;
  • non si può mai pignorare la casa – anche se il debito supera i 120mila euro – se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).

Il pignoramento immobiliare nel privato è invece consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore.

Per quanto concerne il limite al pignoramento di stipendi e pensioni:

  • in banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;
  • sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, non può eccedere la quota di un quinto;
  • per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro).
  • in banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino a 1.344,21 euro, il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.

Tra i beni impignorabili rientrano, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili. Beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi. Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco). Il fermo auto, invece, non è legittimo solo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un imprenditore o un professionista.

Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.

(fonte PMI)

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