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Nuovo Codice Appalti: requisiti tecnici per la nomina del RUP

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Ecco alcuni chiarimenti sui requisiti tecnici per la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

Il RUP svolge un ruolo cruciale nell’assicurare la corretta gestione dei progetti pubblici, garantendo il rispetto delle normative e la qualità delle prestazioni fornite. La sua nomina e la sua preparazione sono fondamentali per il successo e l’efficienza delle procedure di appalto e concessione.
Ma quali sono i requisiti tecnici/professionali richiesti per questa figura alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici?
Che ruolo rappresenta il RUP?
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) riveste un ruolo fondamentale nel contesto delle procedure di appalto pubblico e concessione di lavori e servizi. Essenzialmente, il RUP agisce come il punto di contatto centrale e principale tra l’ente pubblico che emette l’appalto o la concessione e tutte le parti coinvolte nel progetto.
La sua responsabilità è quella di garantire che tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto siano supervisionate e coordinate in modo efficiente e conforme alle normative stabilite. Ciò include il controllo dei costi, l’assicurazione della qualità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di consegna prestabiliti.
Inoltre, il RUP è tenuto a gestire in modo appropriato tutte le risorse impiegate nel progetto, sia umane che materiali. Ciò significa assegnare le persone giuste ai compiti appropriati, assicurarsi che siano fornite le risorse necessarie e che vengano rispettati i budget stabiliti.
Un altro aspetto cruciale del ruolo del RUP è garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure adottate durante tutto il processo di appalto o concessione. Questo include l’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori nella valutazione delle offerte, nonché la gestione equa e imparziale delle controversie che possono sorgere durante l’esecuzione del progetto.
Nuovo Codice Appalti: requisiti tecnici per la nomina del RUP
Secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, nel contesto delle procedure di appalto e concessione, le istituzioni responsabili e gli enti assegnatari sono tenuti a designare un RUP tra il personale impiegato, anche a tempo determinato, che soddisfi i criteri definiti nell’Allegato I.2 e detenga competenze professionali adeguate per i compiti assegnati, nel rispetto delle mansioni e del contratto di lavoro.
Nel caso in cui il RUP individuato non abbia i requisiti richiesti, la stazione appaltante può delegare le attività di supporto ad altri dipendenti che li possiedano o, in mancanza, a professionisti esterni con le competenze necessarie.
Appalti e concessioni di ingegneria e architettura
Per quanto riguarda gli appalti e le concessioni riguardanti l’ingegneria e l’architettura, il RUP deve essere un tecnico qualificato per l’esercizio della professione o, se non richiesto dalla normativa, un tecnico specializzato con adeguata esperienza e formazione. L’esperienza richiesta varia a seconda dell’entità dell’intervento:
almeno 1 anno per contratti di importo inferiore a 1 milione di euro;
almeno 3 anni per contratti di importo pari o superiore a 1 milione di euro ma inferiore alla soglia europea;
almeno 5 anni per contratti di importo pari o superiore alla soglia europea.
In mancanza di abilitazione professionale, il RUP deve avere almeno 5 anni di esperienza nel settore.
Il RUP può assumere anche i ruoli di progettista o direttore dei lavori, ma non contemporaneamente in progetti complessi o di rilevanza particolare. Inoltre, per lavori complessi, il RUP deve possedere una laurea specialistica nelle materie pertinenti e competenze di Project Management.
Contratti di servizi e forniture
Per i contratti di servizi e forniture, il RUP deve possedere un titolo di studio adeguato e esperienza professionale rilevante alla natura e all’entità dell’intervento:
almeno 1 anno per importi inferiori alla soglia europea;
almeno 3 anni per importi pari o superiori alla soglia europea.
Per servizi o forniture particolarmente specializzati, come dispositivi medici o sistemi informatici, possono infine essere richiesti requisiti aggiuntivi, come una laurea specialistica e specifiche competenze dimostrate.
Cosa comporta la mancata nomina del RUP?
Secondo la normativa attuale non sono previste sanzioni: in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento solitamente individuato nel dirigente o responsabile dell’ufficio.
Tuttavia occorre sottolineare che la mancata nomina della figura del RUP può avere conseguenze significative e negative su molteplici livelli all’interno delle procedure di appalto pubblico e concessione di lavori e servizi.
In primo luogo, senza un RUP adeguatamente preparato e designato, vi è un rischio maggiore di inefficienza e scarsa gestione del progetto. La mancanza di supervisione e coordinamento può portare a ritardi nell’esecuzione, sprechi di risorse e potenziali violazioni delle normative vigenti.
In secondo luogo, l’assenza di un RUP apposito può compromettere la trasparenza e l’equità delle procedure di appalto o concessione. Senza una figura chiave incaricata di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, vi è il rischio di favoritismi, discriminazioni o pratiche non etiche nel processo decisionale.
Inoltre, la mancanza di una figura specializzata come questa può comportare una minore fiducia da parte delle parti interessate, inclusi i fornitori, gli appaltatori e il pubblico in generale, nei confronti dell’ente pubblico responsabile dell’appalto o della concessione. Ciò potrebbe danneggiare la reputazione dell’ente e compromettere la sua capacità di attirare investimenti e collaborazioni future.
In conclusione, la nomina del RUP è essenziale per garantire il corretto svolgimento delle procedure di appalto e concessione, nonché per preservare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza del processo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it