Gian Domenico Caiazza
Allarmanti novità dal Ministero di Giustizia. Breve ma indispensabile premessa: la Riforma Cartabia, tra non pochi pregi e molti difetti, ci ha regalato una norma che è giusto definire odiosa.
Si sa che il difensore, una volta nominato, rappresenta ed esprime la volontà del proprio assistito. Solo in un caso il codice chiede(va) qualcosa in più, quando l’imputato dovesse maturare la volontà di rinunziare al dibattimento, patteggiando la pena o scegliendo il rito abbreviato. Vista la decisiva gravità di queste scelte, il legislatore ha preteso una verifica più stringente della volontà dell’imputato: di qui l’onere per il difensore di munirsi di una procura speciale, con la quale l’imputato espressamente lo facoltizza a formulare una richiesta così incisiva sull’esercizio del proprio diritto di difesa. Ebbene, la riforma Cartabia ha introdotto anche per la impugnazione della sentenza di condanna, atto tuttavia inconfutabilmente favorevole all’imputato, una procura speciale al difensore successiva alla pronuncia della sentenza, e addirittura l’onere di rinnovare la elezione del proprio domicilio, sebbene avvenuta già in primo grado. Mancare ad uno di questi insensati adempimenti comporta la devastante sanzione della inammissibilità della impugnazione, con conseguente definitività della sentenza di condanna. Ecco perché la norma è odiosa: priva come è di alcuna plausibile logica di sistema, essa ha la sola finalità di abbattere in modo random il numero delle impugnazioni, sull’altare statistico del PNRR. È peraltro evidente che la norma colpisce soprattutto i soggetti socialmente più deboli, cioè coloro che, non avendo possibilità di pagare un difensore di fiducia, sono affidati ad un difensore di ufficio. Con il quale i rapporti sono molto precari, se non inesistenti, e dunque altissima la probabilità di non essere nelle condizioni nemmeno di sapere se quando e come dover rilasciare quella procura speciale. Dopo quasi due anni di incessanti proteste ed iniziative delle Camere Penali italiane, il Ministro Nordio ha infine risposto con una soluzione, pericolosamente in corso di approvazione, che lascia sconcertati. Si elimina finalmente l’obbligo di rinnovare la elezione del domicilio, ma si abroga quello del conferimento della procura speciale ad impugnare -udite, udite- solo se sei assistito dal difensore di fiducia. Per i poveri cristi assistiti dal difensore di ufficio, che statisticamente sono il maggior numero degli appellanti, l’obbligo invece rimane, e con esso la minorazione del diritto ad impugnare la sentenza di condanna, sulla quale intenzionalmente il legislatore fa affidamento. Una inconcepibile ed incostituzionale discriminazione tra imputati (e tra avvocati!) di serie A e di serie B. Questa modifica della norma non è solo protervamente insensata, ma soprattutto introduce una discriminazione talmente pericolosa nelle sue conseguenze giuridiche, sociali e culturali, da farmi dire convintamente che -se questo è il prezzo- è senz’altro preferibile lasciare immutata la norma. Signori Parlamentari. siete davvero consapevoli di ciò che state per approvare?
Fonte: Il Riformista