Inasprite le sanzioni, dal 1° gennaio 2024, per chi non si iscrive all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). La sanzione amministrativa pecuniaria va da 200,00 euro a 1.000,00 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. E con l’articolo 1, commi 242 e 243, della Legge del 30 dicembre 2023 n. 213 che è stato introdotto un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’anagrafe Italiani residenti all’estero (Aire).
Entità sanzione – La sanzione amministrativa pecuniaria va da 200,00 euro a 1.000,00 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Modifiche legislative – Le modifiche sono introdotte con la sostituzione dell’articolo 11 della L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 (comma 242) e con l’aggiunta dei commi 9-ter e 9-quater all’articolo 6 della L. n. 470 del 27 ottobre 1988 (comma 243).
Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.
Le Pubbliche Amministrazioni che, nell’esercizio delle proprie funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Il Comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero all’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali di competenza.
Cosa è l’Aire – Ricordiamo che l’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire) è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero. Ciascun Comune ha la propria Aire. Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.
Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:
i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
L’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum.
Di Cinzia De Stefanis – fonte: https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/italiani-residenti-all-estero-inasprite-le-sanzioni-per-chi-non-sono-si-scrive-all-aire