“Il presente decreto intende dare attuazione ai criteri e ai principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo a introdurre disposizioni orientate alla crescita economica e alla natalità, alla prevenzione e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti”. E’ quanto si legge nella relazione introduttiva del dlgs riguardante l’adempimento collaborativo che domani approda sul tavolo del Cdm. “Dette disposizioni – si legge – mirano ad incentivare e promuovere la trasparenza e la compliance, consentendo all’Amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale e prevedono, tra l’altro, l’impegno, da parte del contribuente, di dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali. I vantaggi, per entrambe le parti, risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso. Per il contribuente è molto importante la certezza preventiva che deriva dalla possibilità di avere chiarimenti tempestivi sull’applicazione della normativa fiscale relativa a specifiche operazioni”.
“Dal punto di vista dell’attuazione e funzionamento del regime, l’articolo 17 della legge delega – si legge nella bozza – prevede: il progressivo ampliamento della platea di soggetti ammissibili al regime; la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework), fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria; la possibilità di gestire nell’ambito del regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all’ammissione al regime; l’introduzione di nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime, prevedendo anche la necessità di un’interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo”.
Ed ancora: “l’implementazione di procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi; l’emanazione di un apposito codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’Amministrazione e dei contribuenti; che l’esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; un’ulteriore riduzione fino alla non applicazione delle sanzioni amministrative (rispetto a quella attuale) in presenza di rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente; l’esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell’articolo 20, delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali; una riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; l’introduzione della riduzione di un ulteriore anno del termine ordinario di accertamento se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria (previsione che non trova applicazione in caso di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, medianti artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente). Inoltre, l’articolo 20 della legge delega, introduce per i contribuenti che non possiedono i requisiti per accedere all’adempimento collaborativo un regime opzionale che prevede dei benefici premiali in caso di volontaria adozione di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato da professionisti qualificati”.
“In particolare – si legge ancora -, il presente decreto garantisce l’attuazione della parte della legge delega volta all’estensione soggettiva e al potenziamento del regime di adempimento collaborativo (di seguito anche “regime”)”. Si prevede l’emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.9.1 della legge delega, al comma 3 viene introdotta una esimente dall’applicazione delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente”.
“Al comma 3-bis è prevista – si sottolinea in un altro passaggio – una riduzione sanzionatoria per le condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi, se l’Agenzia delle entrate non condivide la posizione dell’impresa. In presenza di una corretta mappatura dei rischi le sanzioni sono ridotte alla metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale (comma 1, lett. c), n. 3). Si rammenta che conformemente a quanto chiarito al punto 1. lettera j) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 n. 101573 per “rischi fiscali significativi” si intendono i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa si ritengono operanti i doveri di comunicazione preventiva previsti dal decreto istitutivo del regime”. Inoltre: “Conformemente a quanto previsto dell’articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.4 della legge delega, viene accordata dal comma 3-ter la possibilità di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione. In relazione a tali interlocuzioni, a condizione che siano state avviate antecedentemente all’apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui i rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale (comma 1, lett. c), n. 3). In attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.9.2 della legge delega, il comma 4 introduce una causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.