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Concorrenza, da dehors a 5G e contatori intelligenti

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La legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva dalla Camera, prevede diverse novità ed alcune proroghe. Nello specifico, si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2024 dei dehors per ristoranti e caffè – misura adottata all’indomani dell’emergenza coronavirus – all’adozione dei contatori intelligenti per un risparmio sulle bollette. Si prevede poi una nuova disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario e una ‘stretta’ sui contratti a distanza conclusi per telefono. Si prevedono limiti meno stringenti sulle emissioni elettromagnetiche per favorire lo sviluppo delle nuove reti di telefonia mobile 5G, mentre vengono introdotte più tutele per le botteghe storiche nei piccoli centri. La legge interviene anche sulla disciplina delle liquidazioni e svendite, ‘allargando le maglie’. L’annosa questione delle concessioni balneari, invece, non è affrontata dal testo. Tra le curiosità, viene consentito anche l’utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche ampliando le fattispecie della cosiddetta “eccezione galenica”.
Tra le principali misure contenute nella legge per il mercato e la concorrenza del 2022, si prevede la modifica delle norme che disciplinano l’adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Alcune disposizioni sono poi volte ad attuare il risparmio energetico e assicurare l’accesso a nuovi servizi anche mediante la promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l’accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.
Sul fronte dei trasporti, si consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l’esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest’ultima non siano previste sedute d’esame. Si interviene poi con una ‘stretta’ sui contratti conclusi al telefono: ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, è previsto l’obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.
In tema di campi elettromagnetici, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità (5G), senza pregiudizio per la salute pubblica si dispone l’adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Scaduto il termine, viene previsto l’utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti. La legge inserisce le attività commerciali ‘ambulanti’ nella disciplina Bolkestein: si interviene infatti sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e si dispone che l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Sul fronte saldi, vengono incluse nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile. Inoltre, si semplificano le procedure per le vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. Si prevede, infine, una tutela più stringente per le botteghe storiche: le regioni, le città metropolitane e i comuni possono, senza discriminazioni tra gli operatori, disporre limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. (AGI)
SER