Type to search

Come ottenere l’annullamento della cartella esattoriale senza giudice

Share

Cartelle pazze: la tutela del contribuente con la richiesta di sospensione, sgravio e blocco del pignoramento.

È stato battezzato “auto annullamento”: si tratta di una sorta di istanza in autotutela che il contribuente può presentare direttamente all’Agente per la Riscossione Esattoriale qualora riceva la notifica di cartelle palesemente illegittime. La differenza rispetto al normale ricorso è che, in questa ipotesi, l’eventuale silenzio serbato dall’ente si considera “accoglimento”; pertanto la cartella viene automaticamente annullata. Si applica dunque la regola del cosiddetto “silenzio assenso”.

È uno strumento relativamente nuovo: l’autoannullamento delle cartelle pazze è stato infatti introdotto solo con la legge di stabilità del 2013 (Legge n. 228/2012).

Nel seguente articolo approfondiremo questa tematica e vedremo come ottenere l’annullamento della cartella esattoriale senza giudice e, con esso, anche lo stop all’ipoteca, al fermo amministrativo sull’auto e a eventuali futuri pignoramenti. Ma procediamo con ordine.

Indice

Cos’è la richiesta di annullamento della cartella?

La richiesta di annullamento è un’istanza che il contribuente può presentare direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione tramite:

  • raccomandata a.r.
  • fax
  • email agli indirizzi indicati nel modello

Bisogna utilizzare i moduli reperibili sul sito dell’Agente per la Riscossione. Si tratta di tre pagine che è possibile scaricare anche ai seguenti link:

I moduli vanno compilati correttamente e ad essi bisogna allegare:

la fotocopia di un documento di riconoscimento;

i documenti che comprovano i fatti dichiarati all’interno dell’istanza.

Si tratta di un’autocertificazione; sicché, in caso di false attestazioni, il contribuente ne risponde penalmente e subisce una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Per quali vizi si può richiedere l’annullamento della cartella senza giudice?

L’istanza di auto annullamento può essere presentata solo se la cartella è interessata da uno dei seguenti vizi:

il diritto dell’ente titolare del credito è caduto in prescrizione o è interessato da decadenza. Tanto la prescrizione quanto la decadenza devono essersi verificati prima che il ruolo sia stato reso esecutivo. Si pensi al caso di una cartella per una multa di oltre cinque anni prima o al bollo auto riferito ad un’annualità anteriore agli ultimi tre anni;

l’ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio;

l’ente creditore ha concesso la sospensione;

l’accertamento è stato impugnato e il giudice ha sospeso l’esecutività del ruolo;

il credito è stato in tutto o in parte annullato dal giudice in una causa a cui l’Agente per la Riscossione non ha preso parte;

il debito è stato pagato già prima della formazione del ruolo;

qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Termini per presentare l’istanza

La legge dispone che l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, del preavviso di fermo auto, dal preavviso di ipoteca o dall’atto di pignoramento.

Il mancato rispetto di tali termini rende il ricorso irricevibile. Ma la dottrina lo ritiene ugualmente valido.

Che succede dopo la presentazione del ricorso

La presentazione del ricorso ha un grosso e importante effetto: quello di sospendere immediatamente ogni azione esecutiva dell’Esattore, che non potrà pertanto avviare un pignoramento fino alla decisione sul ricorso.

Ricevuto il ricorso, entro 10 giorni l’Agente per la Riscossione lo comunica all’ente titolare del credito (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, ecc.). Sarà poi l’ente creditore a comunicare al contribuente e all’Esattore l’eventuale rigetto o accoglimento del ricorso con conseguente conferma o sgravio della cartella.

Tuttavia, se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta una risposta, il ricorso si considera accolto. Pertanto la cartella viene annullata di diritto, senza bisogno di ulteriori atti o ricorsi.

La recente pronuncia della Cassazione

La Cassazione, con ordinanza n. 31220/2023 ha confermato che, in caso di silenzio assenso sull’istanza di autoannullamento delle cartelle presentata dal contribuente, il fisco deve annullare l’ipoteca sulla casa allo scadere dei 220 giorni. Non può quindi rinnovare la notifica di una nuova cartella per rimediare al precedente errore.

 

DI Angelo Greco – fonte: https://www.laleggepertutti.it/