La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del settembre 1886 rappresenta il principale accordo tra gli stati europei di tutela reciproca del diritto d’autore con riguardo alle opere letterarie ed artistiche.
Ai fini della Convenzione di Berna con l’espressione “opere letterarie ed artistiche” si intende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti, le conferenze, le opere drammatiche, musicali, coreografiche, cinematografiche,di disegno, pittura, architettura, scultura, le opere fotografiche…..
Tali opere sono protette in tutti i Paesi dell’Unione sulla base delle varie legislazioni. Tale protezione, secondo la Convenzione di Berna, si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.
Sono protetti in forza della Convenzione di Berna:
gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione.
Per “opere pubblicate” si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, e messi a disposizione del pubblico.
Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.
Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, in forza della Convenzione di Berna, dei diritti delle leggi nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla Convenzione stessa.
Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo a sua volta potrà limitare la protezione delle opere i cui autori appartengano al Paese estraneo.
Anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
Di Mariafrancesca Carnevale – fonte: https://www.aletes.it/
La durata della protezione concessa dalla Convenzione di Berna comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.