In particolare, in merito alla carenza probatoria, la società opposta, cessionaria del credito sulla base di una più complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti, si è limitata a depositare l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza produrre alcun contratto di cessione dei crediti, atto invece necessario per consentire al debitore di verificare, prima di procedere al pagamento, la sussistenza e validità della cessione stessa.
Giurisprudenza
Contratti bancari – Rapporto di conto corrente e finanziamento – Opposizione all’atto di precetto – Società cessionaria – Carenza di prova sulla titolarità del credito – Conseguenze
Tribunale di L’Aquila – Ordinanza del 17 agosto 2023 (Ud. 17 agosto 2023)
Tribunale di L’Aquila – Ordinanza dell’8 agosto 2023 (Ud. 7 agosto 2023)