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La Riforma dello Statuto di Autonomia della Catalogna

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di Elisabetta Canitano

La Commissione Costituzionale del Congresso dei Deputati ha votato, il 22 marzo 2006, la Proposta di riforma dello Statuto della Catalogna  A favore della Proposta di Riforma hanno votato il Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Convergència i Uniò (CIU), Izquierda Unida- Catalunya Verde (IU-CV), Partido Nacional Vasco (PNV) e Coalición Canaria (CC) (120 favorevoli), contro hanno votato il Partido Popular (PP), Esquerra Republicana (ERC) e Euska Alkartasuna (15 contrari). Il 30 marzo il Progetto è stato approvato dal plenum dell’Assemblea (189 favorevoli), (154 contrari)  e due astenuti, in questa sede si è ripetuta la stessa composizione politica del voto in commissione; l’iter parlamentare si è concluso positivamente il 10 maggio con la ratifica del plenum del Senato, dove lo scarto di voti tra maggioranza e opposizione è stato minore, se si considera che i quattro senatori di ERC si sono astenuti. Ora lo Statuto della Catalogna approvato dalle Cortes Generales si avvia verso l’ultima tappa, il referendum regionale del prossimo 18 giugno 2006.

La Comunità Autonoma della Catalogna nel suo Statuto vigente prevede due diversi procedimenti di revisione statutaria disciplinati dagli art. 56 e 57. In merito al procedimento aggravato adottato in questo caso, lo Statuto dispone ex art. 56 che l’iniziativa spetta al Consiglio esecutivo della Generalità, al Parlamento della Catalogna su proposta di un quinto dei suoi membri o alle Cortes spagnole. La proposta di revisione deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi del Parlamento catalano; dalle Cortes Generales, che l’approveranno con legge organica, infine tramite un referendum confermativo dal corpo elettorale catalano. Nel caso in cui uno dei soggetti legittimati non approvi la proposta di revisione statutaria questa non potrà essere ripresentata prima di un anno. L’autorizzazione all’indizione del referendum confermativo deve essere contenuta nella legge organica statale di approvazione della proposta di revisione statutaria.

Nell’art. 1 del Titolo I dello Statuto di Autonomia della Catalogna, approvato prima dal Congresso e poi dal Senato, si afferma che la Catalogna in qualità di nazione, esercita il suo autogoverno costituita in Comunità Autonoma in accordo con la Costituzione e lo Statuto che è la sua norma fondamentale. Altresì nella formulazione originaria, sortita dall’Assemblea legislativa catalana, del medesimo articolo, testo approvato dall’88% del Parlamento catalano, successivamente oggetto di numerosi emendamenti si affermava che “La Catalogna è una nazione” e che “la Spagna è uno Stato plurinazionale”, pertanto, nel testo definitivo sanzionato dal Senato, si è arrivati ad una elaborazione dell’articolo non troppo differente a quella disciplinata dallo Statuto del 1979. In merito al riconoscimento dello status di nazione alla Catalogna delineato dallo Statuto in via di approvazione definitiva si è aperto un dibattito che ha suscitato reazioni controverse sia nell’opinione pubblica sia tra i partiti politici, nonché tra i costituzionalisti.

Il Partito Popolare ha sollevato davanti al Tribunale Costituzionale con recurso de amparo la questione di costituzionalità relativa al procedimento di approvazione della riforma dello Statuto della Catalogna sostenendo che si trattasse di una riforma costituzionale e non di una riforma statutaria. Il Tribunale Costituzionale ha rigettato la questione e ha affermato che nel caso specifico non è ammissibile il procedimento di riforma della Costituzione e che eventualmente lo Statuto quando sarà approvato potrà essere sottoposto al giudizio del Tribunale. Lo Statuto di Autonomia della Catalogna ratificato dal Senato, nonostante sia stato oggetto di numerosi emendamenti nel corso del suo iter di formazione, iniziato con la proposta dell’Assemblea legislativa Catalana del 2004, che definiva la Catalogna una nazione e la Spagna uno Stato plurinazionale, introduce importanti innovazioni. Oltre al riconoscimento dell’identità nazionale della Catalogna, caratterizzata dalla bandiera catalana e da un proprio inno nazionale (art. 8 Statuto) il testo approvato prevede un catalogo notevolmente ampio dei diritti di libertà tutelati dall’art.4 come principi fondanti dello Statuto. I diritti di libertà vengono disciplinati puntualmente a partire dall’art.15, che stabilisce il diritto dei cittadini catalani a vivere con dignità, autonomia, sicurezza e senza alcun tipo di discriminazione, fino all’art. 54 che tutela la memoria storica come valore collettivo volto a proteggere tutti coloro che hanno lottato per la democrazia della Catalogna. A seguire vengono riconosciuti i diritti delle donne, dei minori, degli anziani e contemporaneamente il diritto di ciascuno a morire con dignità, in sostanza il catalogo dei diritti è completamente rinnovato rispetto allo Statuto in vigore dal 1978.

Per quel che riguarda la forma di Governo della Catalogna nel nuovo Statuto non vengono introdotte modifiche sostanziali, la forma di Governo è parlamentare: il Presidente dirige e coordina l’azione del Governo, eletto dal Parlamento monocamerale tra i suoi membri e nominato dal Re, è responsabile davanti al Parlamento; il sistema elettorale è proporzionale. Il Presidente su deliberazione del Consiglio dei Ministri ha il potere di sciogliere il Parlamento. La Generalità rappresenta l’istituzione attraverso la quale si organizza politicamente l’autogoverno della Catalogna.

Di notevole rilievo nel nuovo Statuto Catalano è il Titolo VI dedicato al sistema finanziario della Catalogna: nell’art. 201, comma 1, si afferma che i principi fondamentali che regolano i rapporti economici e finanziari tra Stato e Catalogna sono la Costituzione spagnola, lo Statuto e la legge organica c.d. LOFCA, prevista nel dell’articolo 157 comma 3 della Costituzione. Il secondo comma dell’art. 201 riconosce i principi di autonomia finanziaria, coordinamento, solidarietà e trasparenza nelle relazioni fiscali e finanziarie della Catalogna con le Amministrazioni Pubbliche, nonché la responsabilità fiscale e finanziaria, l’eguaglianza e la lealtà istituzionale tra le suddette Amministrazioni. A seguire si evidenzia che l’attuazione di questo Titolo spetta alla Commissione Mista Principi Economici e Fiscali Stato-Generalità.

In primo luogo dallo Statuto riformato emerge che la Generalità dispone di finanze e risorse autonome sufficienti per far fronte all’esercizio del suo governo, con l’indicazione delle singole risorse finanziarie che caratterizzeranno l’autonomia finanziaria della Catalogna. Alla Generalità viene riconosciuta anche la piena autonomia nella gestione delle risorse economiche per realizzare liberamente gli obiettivi politici e sociali determinati dalle istituzioni autonome. Sostanzialmente confrontando l’art. 202 dello Statuto emendato con l’art. 44 dello Statuto in vigore dal 1979 si nota che la Riforma ha attribuito alla Generalità come competenza esclusiva il rendimento delle imposte, tasse e contribuzioni speciali e tributi propri; altresì la Generalità ha ampliato le sue competenze specifiche in campo finanziario anche nei rapporti con l’Unione Europea, non manca un riferimento esplicito ad un modello di attività finanziaria che promuova la solidarietà, il benessere sociale, il progresso economico e il rispetto dell’ambiente. In secondo luogo si rileva l’introduzione per legge del Parlamento catalano dell’Agenzia Tributaria con la funzione di gestire, liquidare, ispezionare tutti i tributi della Catalogna e quelli ceduti totalmente dallo Stato alla Generalità con delega statale. L’art. 210 dello Statuto che verrà sottoposto al Referendum il 18 giugno prossimo prevede inoltre la costituzione di una Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-Generalità, organo bilaterale che si occupa delle relazioni tra Stato e Generalità in ambito economico finanziario con funzioni relative all’attuazione, armonizzazione e realizzazione del sistema fiscale catalano e formata con criterio paritario da membri dello Stato e della Generalità e la presidenza è a rotazione.

Lo Statuto che è stato approvato dalle Cortes Generales in 223 articoli ha avuto una lunga e complessa fase di approvazione e i dibattiti hanno portato importanti modifiche e emendamenti anche per quanto riguarda il concetto di nazione: l’attuale formulazione dell’articolo 1 del Titolo I è significativa in merito, in quanto è in armonia con l’art. 2 della Costituzione Spagnola e con il principio di “unità indissolubile della nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli”. A questo punto lo Statuto della Catalogna approvato dal Congresso e dal Senato si avvia ad affrontare l’ultima tappa, il referendum regionale del 18 giugno 2006.

 

Fonte: associazionedeicostituzionalisti.it/