Sempre in tema di imposte indirette particolare attenzione merita il trattamento fiscale riconosciuto agli Ets che detengono patrimoni all’estero (libretti di risparmio). Pensiamo, ad esempio, a una Ong o a un ente filantropico che effettua raccolte in altri Paesi e che per poter operare sul territorio è tenuta ad aprire conti correnti nel luogo in cui svolge la propria attività di interesse generale.
Il nostro ordinamento prevede per chi detiene all’estero conti correnti, libretti di risparmio – indipendentemente dalla natura delle fonti di alimentazione (erogazioni liberali, fondi derivanti da cooperazione internazionale) – e prodotti finanziari (azioni o titoli, contratti a termine), a prescindere dal luogo di emissione, purché custoditi/depositati presso un intermediario non residente in Italia, l’assoggettamento all’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe). Una tassa, questa, all’interno della quale la legge di bilancio 2020 ha fatto rientrare anche gli enti non commerciali – sino al 2019 esentati – portando tali realtà a scontare in caso di detenzione di conti correnti o libretti di risparmi l’imposta nella misura fissa di 100 euro o per i prodotti finanziari in misura pari al 2xmille del valore degli stessi. Con il Dl semplificazioni però per gli enti che scelgono di iscriversi al Registro unico tale impostazione è stata sovvertita.
Il legislatore, così come previsto per l’imposta di bollo, prevede per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, la possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’Ivafe sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 82, comma 5-bis Cts). Una modifica, questa, non di poco conto per tutti gli enti del Terzo settore che regolarmente operano all’estero, svolgendo anche al di fuori dal territorio nazionale parte della loro attività benefica. Infatti, nonostante si tratti di attività finanziarie detenute per il perseguimento di finalità di interesse generale e che in Italia non scontano alcuna tassazione, l’iniziale inclusione degli Ets tra i soggetti passivi Ivafe aveva creato un certo disallineamento in merito al trattamento fiscale delle risorse. Con l’introduzione dell’esenzione Ivafe, invece, si punta ad allineare il sistema delle esenzioni nazionali con quelle previste in caso di detenzione delle attività all’estero, garantendo alle realtà del Terzo settore di poter continuare ad operare al di fuori del nostro Paese senza dover assoggettare a tassazione strumenti finanziari quali conti correnti o libretti di risparmio indispensabili per proseguire la propria attività nel territorio in cui operano.
Fonte: Il Sole 24 Ore