Come sappiamo la riforma doveva entrare in vigore con l’inizio dell’anno 2023, data modificata e portata al 1/7/2023, per poter permettere al Legislatore di emanare i giusti correttivi ad un impianto normativo nato forse troppo in fretta.
Da subito c’è stato l’intervento relativo alla soglia fiscale portata dai famosi 10 mila euro dell’articolo 67, c. 1 lett. M), TUIR alla nuova soglia dei 15 mila euro comprensiva dei compensi percepiti ai sensi del D.Lgs 36/2021.
Soglia fiscale 2023 a 15.000 euro
Sul tema plafond fiscale i dubbi sono molteplici e si andranno ad esaurire con la data del 1/7 in quanto riservati principalmente al trattamento dei compensi percepiti oltre la soglia dei 10 mila euro prima del 30 giugno 2023.
L’interpretazione più corretta e prudenziale è sicuramente quella di gestire i redditi diversi ante 30 giugno 2023 secondo la normativa dell’articolo 69 del medesimo testo e quindi applicare al superamento la ritenuta a tiolo di imposta, soprattutto in relazione alla modifica che subirà l’articolo 67 proprio dal 1/7.
INAIL
Come abbiamo avuto modo di approfondire nei precedenti contenuti, una delle più importanti novità riguarda la tutela INAIL per i lavoratori sportivi, una tutela ed un adempimento del tutto nuovo per il mondo sportivo.
Il problema nasce nel mancato aggiornamento delle tariffe INAIL riferite al mondo sportivo, che proprio per l’assenza di un precedente obbligo non risultano aggiornate con i nuovi rischi assicurativi che come ben sappiamo devono comunque tener conto anche delle assicurazioni private già esistenti per i vari soggetti che dal 1/7 saranno lavoratori sportivi.
Infatti, una società sportiva che andasse ad aprire la Posizione assicurativa INAIL ad inizio luglio si troverebbe a pagare, con molta probabilità, un premio INAIL molto più alto di quello corretto.
Tutto questo determina un blocco operativo rispetto alla previsione normativa, su cui attendiamo il Decreto Interministeriale promesso per il mese di settembre 2023.
Collaboratori amministrativo gestionali
Parliamo di rapporti particolari, molto spesso al limite tra l’agevolazione sportiva ed il rapporto di lavoro subordinato, assimilati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentano delle caratteristiche fondamentali e costitutive:
Possono rientrare in questa area soltanto le collaborazioni che hanno come oggetto i compiti tipici delle piccole società sportive proprio in materia amministrativa e gestionale come ad esempio la piccola segreteria e la piccola contabilità.
Il tema di criticità per questa tipologia contrattuale, che ricordiamo già era presente ed aveva degli obblighi particolari (LUL, Co), si riferisce al trattamento di equiparazione con gli sportivi.
Se da un lato il legislatore ha ricondotto questi rapporti, se genuini, ai rapporti sportivi e quindi a tutte le agevolazioni presenti (esenzione fiscale fino ai 15 mila euro, INPS dai 5 mila euro etccc..), non è chiaro se per la parte previdenziale, pur rimanendo il periodo agevolativo al 50% fino al 31 dicembre 2027, il contributo sia pari al 27,03% comprensivo dei contributi minori oppure l’ordinaria aliquota prevista per i collaboratori coordinati e continuativi ovvero 35,03%.
Il dubbio nasce proprio in riferimento al correttivo che modifica il D.lgs 36, in quanto rimanda ai lavoratori sportivi ma sembra omettere il comma che prevede l’aliquota INPS del 25%.
Serve necessariamente un chiarimento per avere una chiara indicazione e poter operare in tranquillità, a tal proposito il periodo transitori comunicato dai Ministri in conferenza stampa che permetterebbe di avere un periodo senza sanzioni fino al 31 ottobre 2023, ad oggi è ancora solo un comunicato non avendo avuto notizie del decreto che permetterebbe invece di avere una prima guida certa e poter affrontare con una corretta pianificazione tutti i nuovi inquadramenti per le società sportive.
Società sportive che si trovano, in corsa, a dover affrontare scelte non definitive sul corretto inquadramento dei lavoratori dove l’elemento fascia oraria di lavoro diventa determinante.
Parliamo di 18 ore indicate nel Decreto che verranno ampliate a 24 ore, ma parliamo di un perentorio numero di ore settimanali oppure di una media mensile o annuale?
È il momento dove le circolari e le note di prassi devono assistere gli operatori di settore al fine di poter inquadrare correttamente il quadro normativo con la contrattualistica e tutti gli adempimenti connessi.
Siamo fiduciosi e capiamo bene le grandi difficoltà che questa “grande” riforma porta con sè, ma è necessario indicare la corretta strada da percorrere.
Fonte: Quotidiano Più