Il Corpo Pompieri, distinto in Corpi provinciali alle dipendenze del Ministero dell’Interno, fu istituito con D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472.
I Corpi provinciali erano organismi dipendenti dalle Province, dalle quali venivano amministrati.
Successivamente, con la legge 1021 del giugno 1938, fu introdotta la denominazione di “Vigile del Fuoco” in sostituzione di “pompiere”.
Con il Regio Decreto 27 febbraio 1939 n. 333, il Corpo pompieri assumeva la denominazione di “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
La nuova Direzione Generale dei Servizi Antincendi assunse il coordinamento dei Corpi Provinciali, numerati in ordine alfabetico (con l’eccezione di Roma n. 1 ed Agrigento n. 73).
Al Corpo Provinciale di Ascoli Piceno era attribuito il numero 7.
La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, abrogò tutte le precedenti leggi e disciplinò, ex novo, l’organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere, ribadendo che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era posto alla diretta dipendenza del Ministero dell’Interno.
L’assunzione del personale permanente avveniva, come tuttora avviene, su base nazionale, in seguito a concorso indetto dal Ministero dell’Interno.
Pur esistendo un Corpo Nazionale erano però i Corpi provinciali che avevano un organico sia del personale permanente che di quello volontario.
Con la Legge n. 469 del 13 maggio 1961 I Vigili del Fuoco diventano statali, attuando un nuovo tipo di organizzazione, tuttora esistente negli aspetti fondamentali.
Sono soppressi i singoli Corpi provinciali e si istituisce un unico Corpo nazionale a carattere civile, che viene suddiviso in Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, secondo la vecchia disposizione dei Corpi provinciali.
Vengono istituiti gli Ispettorati regionali e interregionali, con compiti di coordinamento dei Comandi provinciali.
Le norme riguardanti i compiti dei Comandi restano le stesse, con una insistenza maggiore sulle responsabilità inerenti la prevenzione incendi.
Norme successive hanno poi attribuito al personale, a seconda delle funzioni, le qualifiche di Agenti od Ufficiali di polizia giudiziaria e quella di Agenti di pubblica sicurezza.
Una ulteriore modifica dei servizi Antincendi viene attuata in seguito alle calamità naturali che funestano il Paese negli anni sessanta, con la Legge 8 dicembre 1970 n. 996, sulle Norme sul soccorso e l’assistenza delle popolazioni colpite da calamità.
Con questa legge la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, presso il Ministero dell’Interno, assunse la denominazione di Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e le strutture del Corpo, pur mantenendo le attribuzioni previste furono riordinate.
Rispetto alla specifica situazione di calamità, oggetto principale della legge, il Corpo è tenuto ad assicurare gli interventi tecnici urgenti e l’assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite, e a tal fine vengono istituiti dei reparti mobili di immediato impiego, adeguatamente e specialisticamente attrezzati.
Il Corpo viene dotato di un Servizio Telecomunicazioni costituito da un Centro Radio e da Laboratori Radio Regionali ed Interregionali.
Con la Legge n. 850 del 27 dicembre 1973 scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente operativo, che vengono sostituite con altre, più attinenti al servizio civile.
Non esistono più Ufficiali, Sottufficiali ecc., ma Ingegneri, Geometri o Periti del ruolo tecnico, Capi reparto, Capi squadra e Vigili.
Con la Legge n. 930 del 23 dicembre 1980 viene istituito il Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale, suddiviso in tre Ispettorati, rispettivamente per l’Italia settentrionale, l’Italia centrale e la Sardegna, e per l’Italia meridionale e la Sicilia.
Con la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diviene componente fondamentale della Protezione Civile, della quale fanno parte anche le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, la Croce Rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato ecc.
In seguito allo sviluppo del paese i compiti attribuiti ai Vigili del Fuoco diventano sempre più complessi e differenziati, fino a che con D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139, relativa al “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” si stabilisce che: “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell’interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.”