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Fringe benefit esentasse per pagare le bollette (e non solo)

L’impatto della norma riguarderebbe 2,5 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati. Potrà essere utilizzata per pagare le bollette anche da parte del coniuge e dei familiari

Fonte @Portaledeiconsulenti.it

 

I fringe benefit

I fringe benefit rientrano nel welfare aziendale e vengono inseriti nel contratto di lavoro – dipendono, dunque, dagli accordi tra l’azienda che decide se inserirli o meno e in quale misura e il singolo dipendente – e comprendono, normalmente, beni come auto aziendale, telefono, buoni pasto, copertura sanitaria, sport e palestre: già con il decreto Aiuti-bis approvato dal governo Draghi si era deciso di inserire nel paniere dei beni anche le bollette.

Le utenze di gas, luce ed energia elettrica, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, “sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.

Quali sono esempi di Fringe Benefit?

Esempi di Fringe Benefit più spesso concessi ai dipendenti sono: il telefono cellulare, il computer portatile o il tablet, l’abitazione in affitto, i buoni pasto e buoni carburante, gift card, buoni spesa, l’automobile aziendale.

I Fringe Benefit comprendono i buoni spesa?
Sì, i buoni spesa rientrano tra i Fringe Benefit insieme a, ad esempio, cellulare, computer portatile o tablet, abitazione, buoni pasto, buoni carburante e auto aziendale.

Sono rimborsabili le stesse spese anche se si vive in un condominio, ma serve autocertificare l’avvenuto pagamento. Stessa cosa per chi è in affitto e nel contratto è chiarito che, nonostante le bollette siano intestate al proprietario, deve pagarle il locatario. L’azienda deve quindi accertare la spesa (può farlo a campione nel caso dell’autocertificazione) e poi concedere il rimborso al proprio dipendente.

La norma

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il provvedimento modifica l’entità del tetto previsto nel dl 115/2022 dove alll’articolo 12 si legge: “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale“. In pratica, su questi beni e servizi e sulle somme erogate non insisterà un prelievo fiscale, rendendo più agevole la concessione da parte dei datori di lavoro.