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Bonus edilizi: possibili tre cessioni a banche e intermediari finanziari e carcere per le false asseverazioni

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Cambiano nuovamente le regole per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. Infatti, il Governo allenta la stretta del Decreto Sostegni ter, che aveva vietato ogni successiva cessione oltre la prima. Si sceglie, quindi, una strada intermedia permettendo un seppur minino spazio alla circolazione dei crediti per provare a riavviare un settore che si era bloccato a seguito della stretta. Inoltre, viene prevista un inasprimento della responsabilità, anche penale, per i professionisti che falsificano le asseverazioni.

Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio ritorna sulla spinosa questione connessa ai bonus edilizi.
Ci si riferisce al tema delle cessioni dei crediti risultanti dai bonus edilizi che si sono prestati ad una serie di frodi fiscali balzati alla ribalta di tutte le cronache nazionali.
La causa del proliferare delle frodi era legata ad una infelice scrittura della norma originaria che permetteva le cessioni multiple ed incontrollate dei crediti senza che, a monte, ci fosse un controllo, quanto meno, un filtro che permettesse di individuare subito le operazioni sospette.
Pertanto, si è preferito bloccare completamente le cessioni successive alla prima creando, di fatto, un blocco quasi generalizzato del settore, specie in tutti quei casi in cui i lavori erano stati già avviati e le cessioni ormai pianificate.
Per comprendere meglio come si è arrivati alle ultime decisioni del Governo con il decreto di cui si discute è opportuno fare un passo indietro per ricostruire la vicenda dall’inizio.

Cosa prevedeva la norma originaria

Le norme di cui si discute sono l’art. 121 D.L. n. 34/2020 per i bonus edilizi e il successivo art. 122 per i bonus anti Covid.
Focalizzando l’attenzione solo sui bonus edilizi, il predetto art. 121 ha previsto la possibilità per i soggetti che, negli anni dal 2020 al 2024 (la data iniziale era 2021 ma è stata prorogata al 2024 con la legge di Bilancio), sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi di poter usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
L’aver indicato nella norma l’inciso “con facoltà di successiva cessione”, di fatto, si è tradotto nella possibilità di effettuare “n” cessioni del credito.
E ciò si è rivelato un terreno fertile per le frodi basate sulla creazione di crediti inesistenti di cui si faceva perdere traccia con cessioni multiple e frammentate.

La prima stretta del Decreto antifrodi

A fine 2021, con la scoperta di sempre più numerose frodi si è cercato di intervenire con un decreto (D.L. n. 157/2021) poi trasfuso nella legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che ha introdotto alcuni importanti obblighi in materia.
In particolare, con effetto dal 12 novembre 2021, in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:
– il contribuente richiede, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute.
L’obbligo di visto e asseverazione non vale per le opere già classificate come attività di edilizia libera (art. 6 D.P.R. n. 380/2001, D.M. 2 marzo 2018) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che godono del c.d. “bonus facciate”.
Inoltre, sono stati introdotti maggiori poteri di controllo in capo all’Agenzia delle entrate.
In sintesi, l’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni (prorogabili se emerge un profilo di rischio), gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
A seconda poi dell’evolversi del controllo, la comunicazione può essere sbloccate (esito negativo – i.e. profili di rischio infondati) o la comunicazione viene annullata (esito positivo – i.e. rischi fondati).

La nuova stretta del “Decreto Sostegni ter”

Evidentemente l’intervento del Decreto antifrodi non è stato sufficiente a scongiurare il susseguirsi delle frodi, in quanto, con il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) il Governo è tornato sulla questione con un intervento radicale.
In particolare è stato previsto che:
– nel caso di opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i fornitori possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;
– nel caso di opzione per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, il contribuente può cederlo ad altri soggetti senza che il cessionario abbia facoltà di successiva cessione.
Di fatto, dunque, i crediti possono essere oggetto di una sola cessione.
A dire il vero è stata prevista una disciplina transitoria per tutti coloro che, alla data del 17 febbraio 2022 avevano già crediti precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura: tali crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
La stretta, però, si è tradotta in un vero e proprio blocco delle cessioni con gravi ricadute su un settore, quello edilizio, che si è ritrovato fermo proprio ora che, con queste nuove norme, stava iniziando ad uscire da una profonda crisi.

Cosa prevede il nuovo decreto

Il Governo, pertanto, modifica nuovamente la disciplina concedendo una seppur parziale apertura agli operatori del settore.
Infatti con il decreto approvato, all’art. 121 sopra citato viene sostituito l’inciso “senza facoltà di successiva cessione” con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Resta comunque ferma l’applicazione della disciplina sui controlli di cui si è detto sopra per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Inoltre, viene disposto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A tal fine, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Inoltre, vengono aumentate le sanzioni in caso di frodi: rischia la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro il tecnico che produce asseverazioni false o con omissione di informazioni rilevanti sul progetto che beneficia dei bonus oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese.
La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Infine, se i crediti sono assoggettati a sequestro penale, dopo il dissequestro possono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale per l’utilizzo previsto dalle specifiche disposizioni di legge.
Ciò, in definitiva se da un lato comporta un allungamento della decadenza dei termini per i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, dall’altro dà maggiori certezze agli operatori che acquistano i crediti.
fonte: Ipsoa