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Riforma fiscale. Due proposte per emendare la legge delega

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di Renato Costanzo Gatti

In questa sede vorrei proporre due punti specifici per emendare la proposta di legge per delegare al governo le linee guida per una riforma fiscale. Non si tratta cioè di discutere di quella riforma globale pur annunziata dal governo Draghi, ma di intervenire su due punti specifici che riguardano:

  1. Delega per il sistema duale

  2. Delega per la riscossione delle imposte.

Delega per il sistema duale

La legge delega prevede all’art. 3 la sistematizzazione del sistema duale. Prevede infatti l’applicazione di una sola aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall’impiego di capitale (anche nel mercato immobiliare) oltre che per i redditi “direttamente derivanti dall’impiego di capitale nelle attività d’impresa e di lavoro autonomo condotte dai soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società”.

È probabile la previsione di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’unica aliquota, sufficientemente vicina a quella corrispondente al primo scaglione di reddito del 23%.

Con questo sistema si istituzionalizzerebbe un sistema che attualmente disordinatamente e come eccezione vede la progressività applicata ai soli redditi da lavoro mentre sui redditi diversi da quelli da lavoro si applicherebbe una imposta proporzionale, una flat tax. Si pone un problema di equità orizzontale, ovvero del principio per il quale due redditi di pari importo ma di diversa natura dovrebbero pagare lo stesso ammontare di imposta.

Volendo anche riconoscere che i redditi diversi da quelli da lavoro siano imponibili con un sistema diverso da quello applicato ai redditi da lavoro, non si capisce perché il primo sistema non possa esso pure essere ispirato a criteri di progressività, fermo restando che l’applicazione del meccanismo di progressività per abbattimento darebbe risultati troppo blandi. Perché la marginalità del sacrificio e la solidarietà insite nella progressività devono valere per i soli redditi di lavoro? Non si configura una discriminazione costituzionalmente inammissibile causata dalla classe sociale di appartenenza?

Poiché la previsione di una aliquota proporzionale per i redditi diversi da quelli di lavoro è specificatamente indicata nella legge delega, sarebbe opportuno in sede di conversione in legge del disegno di legge delega lottare affinché, pur potendosi accettare un sistema duale, sia cancellato il mandato ad assoggettare i redditi diversi da quelli di lavoro ad aliquota proporzionale.

Delega per la riscossione delle imposte

I contribuenti italiani, per quel che riguarda la riscossione delle imposte, si dividono in due categorie:

  • da una parte ci sono i contribuenti (contribuenti netti) i cui redditi pagano le imposte prima di essere incassati dagli stessi. Sono i lavoratori dipendenti e in parte anche i professionisti, che ricevono lo stipendio o il pagamento delle parcelle dopo che dalla somma dovuta sono state già trattenute in toto per i dipendenti o in parte per i professionisti, le imposte dovute.

  • Dall’altra parte ci sono gli altri contribuenti (contribuenti lordi) che incassano il reddito lordo e dovrebbero, si fa per dire, mettere da parte le imposte da pagare successivamente alla dichiarazione dei redditi, e in parte pagati come acconto.

Durante la pandemia i primi contribuenti hanno pagato, non per virtù loro ma per virtù del sistema, tutte le tasse dovute tempestivamente; i secondi contribuenti invece si sono trovati in difficoltà perché a causa della pandemia al momento di pagare le imposte avevano già speso tutto il percepito. La soluzione a questa situazione è stata la dilazione dei termini di pagamento che vengono con questo decreto ulteriormente dilatati anche di anni (anche fino al 2024).

Tutto bene? Sarebbe tutto corretto se il governo, a fianco della dilazione infruttifera dei termini si impegnasse a rendere la riscossione verso i contribuenti lordi più assimilata a quella attuata verso i contribuenti netti. Come?

Con i sistemi elettronici attuali, non sarebbe difficile che un bonifico fatto a favore di un contribuente lordo fosse dalla banca, in automatico, scisso in una quota che va al contribuente, ora divenuto netto, e una quota da versare all’erario in acconto. Si tratterebbe in tal caso di allargare la categoria dei “sostituti d’imposta”.