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In Sardegna i dipendenti pubblici non possono più frequentare giornalisti

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AGI – Chi lavora per il sistema Regione Sardegna, inclusi enti, agenzie e Corpo forestale, non può intrattenere a titolo personale, anche al di fuori dell’orario di lavoro, rapporti con gli organi d’informazione sull’attività del proprio ufficio. Il personale inviterà a fare riferimento ai propri dirigenti che valuteranno come fornire riscontro alle richieste di notizie.

È una delle norme previste dal nuovo Codice di comportamento per i regionali, esteso alle società partecipate, approvato il 29 ottobre dalla Giunta, in sostituzione di quello del 2014, che è stato abrogato. I 24 articoli di cui è composto il testo si applicano anche a collaboratori e consulenti e titolari d’incarichi fiduciari, come quelli degli staff politici, oltre che a dipendenti di altra pubblica amministrazione in comando o temporaneamente assegnati al sistema Regione.

La delibera firmata dal presidente Christian Solinas fa riferimento alla concertazione coi sindacati e al parere positivo dell’Organismo unico di valutazione (Oiv). Gli obblighi imposti riguardano sia i comportamenti in ufficio, ma anche quelli al di fuori, nei rapporti col pubblico, coi privati e nell’esercizio della libertà d’opinione.

Ordine dei giornalisti della Sardegna e Associazione della Stampa sarda hanno reagito “con stupore e totale dissenso alla delibera che imbavaglia i dipendenti regionali” nei rapporti con gli organi d’inforamzione. ““Il provvedimento, di discutibile costituzionalità, oltre a violare la libertà di espressione dei lavoratori e il diritto di cronaca”, sostengono Ordine e sindacato dei giornalisti, “lede l’interesse dei cittadini sardi a essere informati su come funziona la macchina amministrativa pagata dai contribuenti”.

Particolari disposizioni sono previste per i dirigenti, che hanno anche compiti di vigilanza e monitoraggio sugli altri dipendenti. Il Codice disciplina come gestire regali, compensi e altre utilità, vieta di usare a fini privati le informazioni cui il personale ha accesso per ragioni d’ufficio e impone di comunicare al dirigente di riferimento l’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (anche a carattere riservato, ma sono esclusi partiti politici e sindacati) i cui interessi potrebbero interferire con l’attività in Regione.

Il testo impone, inoltre, come previsto dalla normativa quadro nazionale, l’obbligo di astensione in caso di decisioni o attività che possano coinvolgere, anche potenzialmente: interessi personali, del coniuge o di conviventi, parenti o affini entro il secondo grado; persone con cui abbia rapporti di frequentazione abituali; soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia una causa pendente “o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi”; enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o in cui ricopra cariche sociali e di rappresentanza.

C’è poi l’articolo 18 sulla ‘Libertà di opinione e uso della comunicazione. Rapporti con i mezzi d’informazione, uso della comunicazione telematica condivisa e delle tecnologie’. Il personale, anche sul web, può esprimere opinioni, valutazioni e critiche su fatti che coinvolgano l’attività dentro l’amministrazione ma secondo “limiti di continenza formale e sostanziale, mantenendo un atteggiamento responsabile, consapevole e misurato”.

Vietato rivelare segreti d’ufficio “o pubblicare contenuti che possano recare un danno ingiusto all’immagine o al prestigio dell’amministrazione”. Quanto ai rapporti coi mezzi d’informazione su argomenti ufficiali, sono delegati a “soggetti istituzionalmente individuati’ e a personale “espressamente autorizzato e incaricato secondo le disposizioni di organizzazione interna dell’amministrazione”.

Gli incaricati dovranno comunque attenersi alle disposizioni interne, garantire “la funzione strategica della comunicazione istituzionale, quale dovere nei confronti dei cittadini e diritto di questi ultimi alla trasparenza, correttezza, chiarezza e tempestivita’ delle fonti informative”.

Il personale che rilascerà dichiarazioni sul proprio ruolo o funzione dovrà “limitarsi all’esposizione dei fatti” senza esprimere “valutazioni personali che possano influenzare la corretta percezione dell’amministrazione”.

Vietato, inoltre, registrare o riprendere incontri e riunioni organizzative salvo autorizzazione. Alle attività di vigilanza e monitoraggio sul Codice sovrintende l’Ufficio procedimenti disciplinari. Tipo ed entità delle eventuali sanzioni in caso di violazioni sono definiti in sede contrattuale e in base alla gravità del comportamento censurato e all’entità del pregiudizio subito dall’amministrazione.

Source: agi


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