di Gianni De Iuliis
Nella seduta del 13 settembre 1982 il Parlamento Italiano approva definitivamente la legge Rognoni-La Torre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
La legge 13 settembre 1982, n. 646 (detta anche legge Rognoni-La Torre dai proponenti), è una legge della Repubblica Italiana che contiene misure di contrasto e di prevenzione nei confronti della mafia in Italia.
Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980, che aveva come primo firmatario Pio La Torre, alla quale si aggiunsero le proposte di Virginio Rognoni e alla cui formulazione tecnica collaborarono anche i magistrati italiani, all’epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
L’art. 1 della norma, introdusse nel codice penale italiano l’art. 416 bis che delinea la fattispecie del reato dell’associazione di tipo mafioso, descrivendone le condizioni ricorrenti:
«quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri».
Nei confronti del condannato è inoltre sempre obbligatoria la confisca penale delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Il tribunale competente, anche d’ufficio, può ordinare con decreto motivato sia il sequestro preventivo che conservativo dei beni appartenuto al soggetto nei confronti del quale sia stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all’associazione di stampo mafioso. I beni di cui dispone, direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati, possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Alcune intuizioni del progetto iniziale di Pio La Torre furono sviluppate solo nella normativa successiva, come quella introdotta con la legge n. 109 del 1996. Fu previsto il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, con un duplice obiettivo: impedire il loro recupero da parte delle organizzazioni criminali e restituirli alla collettività per rendere concreto, effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità.
(Nella foto: Pio La Torre)