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Genere, sanzioni, scuola: cosa c'è nel ddl Zan

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AGI – Il ddl Zan, ovvero il provvedimento contro l’omofobia, ha incassato il primo via libera della Camera il 4 novembre del 2020. Da allora è ‘impantanato’ al Senato, dove il centrodestra di governo, assieme a FdI, chiedono di modificarne l’impianto, mentre Pd, M5s e Leu insistono affinchè venga approvato entro l’estate senza alcuna modifica.

Questi i punti cardine del provvedimento:

L’omofobia è reato penale

Il ddl modifica la cosiddetta Legge Mancino (“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”) e, quindi, l’articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, punibili con la detenzione, anche gli atti di violenza o incitamento alla violenza e alla discriminazione “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identita’ di genere o sulla disabilita’”.

Punite anche le discriminazioni contro i disabili

Inserita durante l’esame in Aula a Montecitorio, la modifica al testo aggiunge ai reati di discriminazione anche quelli commessi contro i disabili.

Fino a 6 anni di carcere

Il reato di omofobia è punito, come gli altri reati di discriminazione, in base all’articolo 604 bis del codice penale, con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e sulla disabilità; è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e sulla disabilità.

Inoltre, la legge modifica anche l’articolo 604 ter del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti, aggiungendo anche l’omofobia e la disabilità tra i reati la cui pena è aumentata fino alla metà (quindi si può arrivare fino a 6 anni di reclusione). La legge modifica anche l’articolo 90 quater del codice di procedura penale, relativo alle condizioni di particolare vulnerabilità: le vittime di un reato di discriminazione godono di particolari tutele e protezioni durante il processo.

17 maggio giornata nazionale contro l’omofobia

Viene istituita, il 17 maggio, la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonchè di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

Iniziative in tutte le scuole 

È uno dei punti più controversi del testo, contro cui si batte il centrodestra e che anche i renziani vorrebbero modificare. Sono previste, in occasione della Giornata nazionale, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche nelle classi delle elementari.

Definizioni e identità di genere

È un altro punto molto contestato dal centrodestra. Anche Italia viva chiede di sopprimere l’articolo in cui si parla di identità di genere. Inserito durante l’esame in Aula della Camera, l’articolo specifica le varie definizioni contenute nel testo della legge. Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Clausola ‘salva idee’

È una modifica al testo fatta durante l’esame in Aula alla Camera. In sostanza, viene garantito e tutelato il pluralismo delle idee e la libertà delle scelte. Si tratta di una norma inserita dopo una mediazione all’interno della maggioranza e anche per rispondere alle molte critiche sollevate non solo dalle opposizioni ma anche da una ampia sfera del mondo cattolico. Il testo recita: “Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonchè le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purchè non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Anche in questo caso c.destra e Iv ne chiedono lo stralcio.

Nascono i centri antidiscriminazioni

Si dispone lo stanziamento di 4 milioni aggiuntivi all’anno per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. Inoltre, viene istituito un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime. 

Source: agi


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