AGI – La domanda a cui non trova risposta è quasi banale: perché, nel corso degli anni, nessuno prima del suo collega salernitano ha mai posto il quesito a un giudice? Era evidente, specie dopo il pronunciamento delle Corti europee che una legge del 1948 fosse più che superata.
Francesco Chioccarelli, il giovane avvocato penalista napoletano che ha sostenuto le ragioni dei giornalisti davanti alla Corte Costituzionale sulla questione del carcere per diffamazione, attende di conoscere le motivazioni della decisione del 22 giugno scorso che ha visto dichiarare illegittimo l’articolo 13 della legge 47/1948, ma, spiega all’AGI, non è sorpreso.
“Già dall’ordinanza di rinvio del 9 giugno del 2020 la Corte lasciava intendere che la questione era fondata – ricorda – dando alle Camere un mandato che nel comunicato stampa emesso l’altro giorno è ribadito. Le innovazioni nel campo dell’informazione non possono essere più non considerate. La norma del ’48 è chiaramente obsoleta. È necessario dunque che ci sia un bilanciamento tra l’esercizio della libertà di espressione dei giornalisti e è l’interesse del diritto dei singoli alla propria reputazione individuale”.
La Corte europea, del resto, ha da tempo dettato un indirizzo in cui la pena detentiva “è applicabile esclusivamente per eccezionali casi di lesioni gravi. Anche in dibattito ho sottolineato tre volte un ‘gravemente’, che indica una diffamazione in cui sia nettamente percepibile l’odio e una istigazione alla violenza. Sono gli esempi di queste lesioni gravi di diritti fondamentali. E ora il giudice di Salerno, come quello di Bari, dovrà chiarire se esistono questi due presupposti per la sentenza di condanna emessa”.
Chioccarelli è intervenuto proprio su richiesta del difensore del giornalista condannato a Salerno. Ma ha allargato la questione esaminando anche l’articolo 595 comma 3 del codice penale che prevede nei casi di diffamazione a mezzo stampa o pubblicità reclusione e multa.
“Ma in questo caso le due sanzioni sono alternative – avverte – mentre nel caso dell’articolo 13 sono cumulative. Una differenza non di poco conto, che fa peraltro sì che se dichiari illegittimo l’articolo 13 della legge 48 come è accaduto, non si crea un vuoto normativo perché appunto c’è il 595 comma 3″.
Il giudice italiano poi, ora, “è vincolato dalla giurisprudenza formatasi sull’indirizzo della Corte europea e quindi se ritiene il caso non grave può applicare solo la sanzione pecuniaria. La Corte poteva o dichiarare illegittimo l’articolo 13 legge 48 e quindi fargli subentrare il 595 comma 3 secondo l’orientamento della Corte europea o interveniva con una sentenza manipolativa sostitutiva, che era quello che poi chiedeva a Bari. Noi abbiamo suggerito la prima opzione e la sentenza ha dichiarato radicalmente eliminato l’articolo 13. Dobbiamo aspettare le motivazioni, ripeto, ma già dal comunicato stampa emesso è stato ritenuto ‘compatibile’ con la Costituzione l’articolo 595 comma 3. La sentenza quindi credo abbia recepito ciò che noi abbiamo proposto. Quello che continuo a domandarmi è perché, dopo L’indirizzo della Corte europea che è ormai prassi da tante sentenze, nessun avvocato o giudice abbia sollevato il problema dell’articolo 13 della legge del 1948. Abbiamo dovuto attendere il 2019 per occuparcene appunto”.
Quanto al possibile vuoto normativo, “oltre all’esistenza del 595 comma 3, già nel 2020, quando la Corte Costituzionale ammise come fondato il ricorso salernitano, aveva invitato il Parlamento a legiferare, anche perché esistevano disegni di legge quali ad esempio quello che portava il nome di Caliendo. Avrebbero potuto risolvere il problema. Non sappiamo perché il legislatore si sia arenato”. In ogni caso, “il mondo dell’informazione è talmente cambiato anche negli strumenti che utilizza. Sarebbe il caso che più che sulla singola questione della diffamazione, il legislatore provvedesse a una radicale riorganizzazione della materia. E lo abbiamo visto con il caso o Fedez/Rai e la pubblicazione di una telefonata privata, peraltro parziale, in un mezzo ancora non considerato dalla legislazione italiana come di informazione qual è appunto il social”.
Source: agi