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LA “DECONTRIBUZIONE SUD”

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Lo sgravio contributivo viene calcolato sulla contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, senza l’applicazione di alcun tetto massimo mensile. La percentuale di sgravio applicata sui contributi è decrescente nel corso degli anni. Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri nei limiti dei contributi Inps dovuti e a patto che non vi sia un’esplicita limitazione da parte di altre norme. I requisiti richiesti dalla normativa sugli aiuti di Stato

di Eugenio Maria Pisano

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 27 ha istituito la cosiddetta “Decontribuzione Sud”, essa consiste in un’agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate.
Gli stessi hanno avuto diritto all’esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per il periodo che andava dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
La legge di bilancio, tuttavia, ha prorogato lo sgravio contributivo fino al 31 dicembre 2029, ma la norma era sottoposta al vaglio della Commissione Europea per l’autorizzazione richiesta, ed avuta in prosieguo nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato.
Lo sgravio viene accordato ai datori di lavoro privati che assumono personale nelle sedi operative collocate nelle regione del sud Italia, precisamente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio viene accordato anche ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda, con sede nelle regioni agevolate dalla norma decontributiva del sud Italia, anche se l’agenzia di somministrazione di lavoro ha sede in una regione diversa da quella prevista dalla normativa sulla decontribuzione, difatti, a seguito delle nuove istruzioni impartite dal messaggio Inps, successive ai chiarimenti ministeriali, basta esclusivamente che la sede operativa sia collocata nelle regioni del sud Italia.
I soggetti esclusi dalla decontribuzione sud vengono individuati dalla circolare Inps n. 33 del 2021, che indica, come soggetti esclusi i seguenti:
• Datori di lavoro del settore agricolo;
• Lavoro domestico;
• Enti pubblici economici;
• Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
• Enti trasformati in società di capitali (anche se a capitale interamente pubblico) per effetto di procedimenti di privatizzazione;
• Ex istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
• Aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• Consorzi di bonifica;
• Consorzi industriali;
• Enti morali ed ecclesiastici;
• Imprese operanti nel settore finanziario.
Lo sgravio contributivo viene calcolato sulla contribuzione Inps a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, senza l’applicazione di alcun tetto massimo mensile. La percentuale di sgravio applicata sui contributi è decrescente nel corso degli anni, precisamente:
• del 30% fino al 31 dicembre 2025;
• del 20% dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027;
• del 10% dal 1 gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri nei limiti dei contributi Inps dovuti e a patto che non vi sia un’esplicita limitazione dispositiva da parte di altre norme. La cumulabilità si riferisce sia ad agevolazione contributive, come l’agevolazione che riguarda l’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, sia economiche, come l’incentivo all’assunzione di lavoratori con un’indennità di disoccupazione o per soggetti con minoranze fisiche.
Si rammenta, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19, che prevede i seguenti requisiti:
• siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
• siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
La ratio della norma sulla decontribuzione è alquanto pregevole, in effetti, tenta di tutelare i livelli occupazionali duramente colpiti dall’epidemia, su un territorio già caratterizzato da forti disagi economico-sociali. Riuscirà nell’intento, non solo di tutelare i livelli occupazionali, ma anche di incrementarli e a far sì che con le altre misure previste dalle norme emergenziali e dai molteplici stanziamenti previsti vi sia un’uscita dalla forte crisi occupazionale che le regioni del sud patiscono?