I contribuenti italiani possono visualizzare il modello 730 precompilato 2021 per i redditi 2020. Chi accetta online senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali
di Eugenio Maria Pisano
Dal 10 Maggio l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi 730 precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.
Il contribuente che accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione presso la commissione Anagrafe Tributaria ha confermato tale rivoluzione in seno alla dichiarazione, annunciando, altresì l’inserimento di nuove voci, a partire da una serie di spese detraibili. Pertanto i contribuenti dal 10 Maggio possono visualizzare il modello 730 precompilato 2021 per i redditi 2020. Lo stesso direttore ha specificato che la dichiarazione di quest’anno è arricchita da una maggiore quantità di dati rispetto agli anni precedenti, come le spese per l’istruzione scolastica, quest’anno presenti, ai quali si aggiungono tutti gli oneri e le spese già presenti nei precedenti anni dichiarativi.
La sezione dedicata alle spese detraibili sarà diversa, più fornita di voci, rispetto agli anni fiscali precedenti, e che permetteranno al contribuente di inserire tutte quei costi sostenuti che danno diritto a una detrazione d’imposta e possono essere sottratti dal reddito complessivo (come oneri deducibili).
Le spese detraibili e gli oneri deducibili dal modello 730 quest’anno sono stati tutti elencati dall’Agenzia delle Entrate nel documento contenente le istruzioni per la compilazione 2021.
Nel corso degli anni precedenti le spese e gli oneri in precompilata sono state: le spese sanitarie e relativi rimborsi; le spese veterinarie; gli interessi passivi sui mutui in corso; i premi assicurativi; i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi versati per lavoratori domestici; i contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”; le spese universitarie e relativi rimborsi; le spese funebri; i contributi versati alla previdenza complementare; i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici; le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati, aggiornate alle nuove tipologie di interventi e percentuali di detrazione (compreso il Superbonus); i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale; le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi; i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso; le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.
Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).questi rientrano le spese sostenute per familiari a carico, quelle sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti nonché quelle sostenute dagli eredi e dalle società semplici.
Nella dichiarazione precompilata 2021 sono presenti nuovi oneri e spese: spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021, nonché i dati relativi alle tasse scolastiche (per l’scrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi) versate con modello di pagamento F24; la detrazione pari al 20 per cento del Bonus Vacanze.
Sono detraibili le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio: le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola; le spese per il servizio di trasporto scolastico; i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Per alcuni oneri e spese spetta la detrazione al 19%, mentre per altre la detrazione è invece maggiore, pari per esempio al 26% per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS o del 30/35% per le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per far fronte all’emergenza Covid.
Da quest’anno la detrazione del 19 per cento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.